Art. 20. Disposizioni finanziarie 1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di euro 336.213,44; per gli anni successivi l'entita' della spesa sara' stabilita con le rispettive leggi finanziarie. 2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede, per l'anno 2002, per la somma di euro 207.099,22, con le somme che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione delle leggi regionali n. 38/1990 e n. 60/1995 stanziate a carico dell'UPB 3.14.07; per la somma di euro 129.114,22, mediante impiego di quota parte della somma stanziata a carico dell'UPB 2.08.01, accantonamento di cui alla partita 3 dell'elenco 1; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle entrate proprie della Regione. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 2002 nell'UPB 3.14.07 a carico di apposito capitolo che la giunta regionale istituisce nello stato di previsione della spesa; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti. 4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa della UPB 2.08.01 sono ridotti di euro 129.114,22. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.