Art. 20.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente
legge  e'  autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di euro 336.213,44;
per  gli anni successivi l'entita' della spesa sara' stabilita con le
rispettive leggi finanziarie.
    2.  Alla  copertura  della  spesa  autorizzata  dal  comma  1  si
provvede,  per  l'anno  2002, per la somma di euro 207.099,22, con le
somme  che  si  rendono  disponibili a seguito dell'abrogazione delle
leggi  regionali  n. 38/1990 e n. 60/1995 stanziate a carico dell'UPB
3.14.07;  per  la somma di euro 129.114,22, mediante impiego di quota
parte della somma stanziata a carico dell'UPB 2.08.01, accantonamento
di cui alla partita 3 dell'elenco 1; per gli anni successivi mediante
impiego di quota parte delle entrate proprie della Regione.
    3.  Le  somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate
dal  comma  1 sono iscritte per l'anno 2002 nell'UPB 3.14.07 a carico
di  apposito  capitolo che la giunta regionale istituisce nello stato
di  previsione  della  spesa;  per  gli  anni successivi a carico dei
capitoli corrispondenti.
    4.  Gli  stanziamenti  di competenza e di cassa della UPB 2.08.01
sono ridotti di euro 129.114,22.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge Regione Marche.