Art. 17.
                        Calendario venatorio
    1.  La  caccia  in  forma  vagante  alla  selvaggina stanziale e'
consentita nelle sole giornate di mercoledi' e domenica, ad eccezione
della  caccia di selezione agli ungulati, disciplinata da regolamento
provinciale.
    2.  La  caccia alla selvaggina stanziale termina al completamento
dei  piani  di abbattimento previsti in ogni comprensorio e/o settore
e,  comunque,  non  puo' protrarsi oltre il 30 novembre, ad eccezione
della  caccia di selezione agli ungulati. Fanno altresi' eccezione la
caccia  al  cinghiale,  alla volpe e al fagiano nel compatto di minor
tutela,  da  effettuarsi  nelle zone individuate dalle province e nel
rispetto delle disposizioni da esse emanate.
    3.   Nel  comparto  di  minor  tutela,  la  caccia  vagante  alla
selvaggina  migratoria  e'  consentita  fino  al  31 dicembre, mentre
quella da appostamento fisso e' consentita fino al 31 gennaio.
    4.  Le  province, di concerto con i comitati di gestione, possono
individuare  delle  zone,  nell'ambito dei comparti di maggior tutela
ove  istituiti, per la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o
riporto,  nelle  quali poter consentire l'esercizio venatorio per tre
giorni settimanali anche a scelta.