Art. 18.
                        Caccia agli ungulati
    1.  Le  province, di concerto con i comitati di gestione, al fine
di  garantire  densita'  di  popolamenti di ungulati commisurate alla
potenzialita'  degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e
ben  strutturati  nel rapporto tra sessi e differenti classi di eta',
disciplinano  la  caccia in forma selettiva agli ungulati, sulla base
dei seguenti criteri:
      a) valutazione  delle capacita' ricettive dei vari ambienti, in
termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;
      b) conoscenza   della   reale   consistenza   e  struttura  dei
popolamenti mediante censimenti;
      c) distribuzione programmata della pressione venatoria;
      d) realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per
specie, sesso e classi di eta';
      e) adozione  di  mezzi  e  tempi di prelievo, il piu' possibile
rispettosi della biologia delle singole specie;
      f) controllo statistico e biometrico dei capi abbattuti.
    2.  Possono essere ammessi alla caccia di selezione agli ungulati
in  zona  alpi esclusivamente gli iscritti ad apposito albo istituito
presso   ogni  singola  provincia.  L'iscrizione  e'  subordinata  al
superamento di un esame da sostenersi davanti ad apposita commissione
provinciale.
    Per  l'assistenza  ai  cacciatori  di selezione e per un corretto
esercizio  della  caccia  agli  ungulati  in zona alpi, e' istituito,
presso ogni provincia, l'albo degli accompagnatori.
    A  tale  albo  possono  essere  iscritti  tutti  i  cacciatori in
possesso  di  licenza per la caccia in zona Alpi da almeno sei anni i
quali, previo esame presso una commissione istituita dalla provincia,
dimostrino un'adeguata preparazione teorica e pratica.
    Le province regolamentano l'attivita' degli accompagnatori per la
caccia di selezione agli ungulati.
    3.  L'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dagli albi e'
disciplinata dal regolamento provinciale.