Art. 19.
      Pianificazione faunistica, censimenti, piani di prelievo

    1.  La provincia, d'intesa con i comitati di gestione, determina,
per  ogni  specie  vocazionale,  la  capacita'  faunistica in termini
quantitativi  e  le  densita'  massime  potenziali  raggiungibili  in
rapporto    alle    caratteristiche    ambientali,    nel    rispetto
dell'equilibrio  delle  biocenosi,  secondo  i modelli di valutazione
ambientale indicati nel piano faunistico venatorio regionale.
    2. Le province, previo censimento della fauna selvatica stanziale
alpina   realizzato   di   concerto   con  i  comitati  di  gestione,
stabiliscono,  annualmente  ed in ogni caso prima dell'apertura della
stagione  venatoria,  per ogni specie, il numero complessivo dei capi
abbattibili  e  il  numero  massimo  dei  capi prelevabili da ciascun
cacciatore,  in  funzione  del  raggiungimento delle densita' massime
potenziali di cui al comma 1.