Art. 20.
                Addestramento e allenamento dei cani
    1.  L'addestramento  e  l'allenamento dei cani nella zona alpi e'
consentito  nelle  zone  e  nei  giorni  indicati  dalle province, di
concerto con i comitati di gestione.
    2.  L'addestramento  e  l'allenamento  dei  cani  sono consentiti
soltanto  ai  cacciatori  ammessi  nel  comprensorio alpino di caccia
previo  pagamento del relativo contributo di gestione. Agli stessi e'
consentito  addestrare  ed  allenare  i  cani  nei giorni aperti alla
caccia,  anche qualora siano stati completati i piani di abbattimento
di  cui all'Art. 17, comma 2. Durante l'addestramento e l'allenamento
dei  cani  prima  della  apertura della caccia e dopo che siano stati
completati  i piani di abbattimento, e' fatto divieto al cacciatore o
all'accompagnatore di detenere qualsiasi strumento di caccia.
    3.  L'addestramento  e  l'uso  del cane da caccia per il recupero
degli ungulati feriti e' normato da regolamento provinciale.