Art. 16. Programmazione dei servizi sociali 1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, nel rispetto del principio di sussidarieta' di cui all'Art. 4 della legge n. 59/1997, ed ispirandosi alle disposizioni previste nel «Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003», di attuazione dell'Art. 18 della legge n. 328/2000, la Regione Calabria adotta il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, della operativita' per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualita' ed efficacia delle prestazioni, nonche' della valutazione di impatto di genere. La Regione e gli enti locali provvedono alla programmazione degli interventi e delle risorse secondo i seguenti principi: a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonche' con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro; b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e i soggetti del terzo settore che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, cosi' come previsto nel comma 5 dell'Art. 1 della legge n. 328/2000. Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici coadiuvati nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi dalle organizzazioni previsti all'Art. 1, comma 5, della n. 328/2000. 2. Nel piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, anche ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, saranno indicati i principi della cooperazione di comuni e provincie tra loro e tra questi ultimi e la Regione Calabria; gli obiettivi generali della programmazione; le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e saranno fissati i criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti per la programmazione dei comuni e le funzioni delle province rilevati ai fini dei programmi regionali. 3. I comuni svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidarieta' e in armonia con la programmazione regionale, promuovono la partecipazione delle province nella definizione ed attuazione dei Piani di zona e delle ASL con l'obiettivo di perseguire l'integrazione sociosanitaria nel territorio. 4. I comuni, in base alla programmazione regionale al fine di predisporre un efficace ed efficiente piano di zona, nonche' per soddisfare le loro esigenze territoriali e per rispondere alle esigenze di omogeneita' di erogazione dei servizi e per contenere la frammentazione degli stessi utilizzano l'ambito territoriale istituito nel precedente Art. 9. L'individuazione insiste nel territorio di competenza di ciascuna ASL in coincidenza con i relativi distretti sanitari che, di conseguenza, sono distretti socio- sanitari e socio-assistenziali, strumenti della programmazione e garanzia di erogazione dei servizi individuati per i cittadini. Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la conferenza dei sindaci, in armonia con l'articolazione in distretti delle ASL, individua con riferimento al piano di zona, particolari modalita' di attuazione degli interventi e dei servizi sociali e di erogazione delle relative prestazioni 5. Il piano di zona di cui all'Art. 19 della legge n. 328/2000 e al successivo Art. 20 della presente legge, e' lo strumento primario di attuazione della rete e dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria. 6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione dei piani di zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione sociosanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio. 7. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'Art. 2, comma 1, lettera m) della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nonche' ai sensi dell'Art. 21 della legge n. 328/2000 assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonche' la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici. 8. Per la finalita' di cui al comma 7, la giunta regionale con successivo atto di indirizzo, formulera' anche in base ai risultati ed alle indicazioni nazionali, proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dara' attuazione ai diversi livelli operativi dell'istituendo sistema informativo dei servizi sociali, da parte della Regione, delle province e dei comuni.