Art. 16.
Programmazione dei servizi sociali
1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di
carattere unitario, nel rispetto del principio di sussidarieta' di
cui all'Art. 4 della legge n. 59/1997, ed ispirandosi alle
disposizioni previste nel «Piano nazionale degli interventi e dei
servizi sociali 2001-2003», di attuazione dell'Art. 18 della legge n.
328/2000, la Regione Calabria adotta il metodo della programmazione
degli interventi e delle risorse, della operativita' per progetti,
della verifica sistematica dei risultati in termini di qualita' ed
efficacia delle prestazioni, nonche' della valutazione di impatto di
genere. La Regione e gli enti locali provvedono alla programmazione
degli interventi e delle risorse secondo i seguenti principi:
a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e
dell'istruzione, nonche' con le politiche attive di formazione, di
avviamento e di reinserimento al lavoro;
b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli
istituzionali, tra questi e i soggetti del terzo settore che
partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale, cosi' come previsto nel comma 5 dell'Art. 1 della legge n.
328/2000.
Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono soggetti
pubblici coadiuvati nella progettazione e nella realizzazione
concertata degli interventi dalle organizzazioni previsti all'Art. 1,
comma 5, della n. 328/2000.
2. Nel piano regionale degli interventi e dei servizi sociali,
anche ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, saranno indicati
i principi della cooperazione di comuni e provincie tra loro e tra
questi ultimi e la Regione Calabria; gli obiettivi generali della
programmazione; le forme e i modi di partecipazione alla formazione
dei piani e programmi regionali, e saranno fissati i criteri e le
procedure per gli atti e gli strumenti per la programmazione dei
comuni e le funzioni delle province rilevati ai fini dei programmi
regionali.
3. I comuni svolgono i propri compiti di progettazione,
realizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali in
recepimento del principio di sussidarieta' e in armonia con la
programmazione regionale, promuovono la partecipazione delle province
nella definizione ed attuazione dei Piani di zona e delle ASL con
l'obiettivo di perseguire l'integrazione sociosanitaria nel
territorio.
4. I comuni, in base alla programmazione regionale al fine di
predisporre un efficace ed efficiente piano di zona, nonche' per
soddisfare le loro esigenze territoriali e per rispondere alle
esigenze di omogeneita' di erogazione dei servizi e per contenere la
frammentazione degli stessi utilizzano l'ambito territoriale
istituito nel precedente Art. 9. L'individuazione insiste nel
territorio di competenza di ciascuna ASL in coincidenza con i
relativi distretti sanitari che, di conseguenza, sono distretti
socio- sanitari e socio-assistenziali, strumenti della programmazione
e garanzia di erogazione dei servizi individuati per i cittadini.
Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze
sociali, la conferenza dei sindaci, in armonia con l'articolazione in
distretti delle ASL, individua con riferimento al piano di zona,
particolari modalita' di attuazione degli interventi e dei servizi
sociali e di erogazione delle relative prestazioni
5. Il piano di zona di cui all'Art. 19 della legge n. 328/2000 e
al successivo Art. 20 della presente legge, e' lo strumento primario
di attuazione della rete e dei servizi sociali e dell'integrazione
sociosanitaria.
6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto
legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in
armonia con la programmazione dei piani di zona, al fine di
conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di
integrazione sociosanitaria e di realizzare un miglior coordinamento
degli interventi nel territorio.
7. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei
servizi sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39 «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'Art. 2, comma 1, lettera m)
della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nonche' ai sensi dell'Art. 21
della legge n. 328/2000 assume rilevanza strategica l'organizzazione
e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la
gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi
delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e
l'equa distribuzione delle medesime, nonche' la valutazione dei
risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.
8. Per la finalita' di cui al comma 7, la giunta regionale con
successivo atto di indirizzo, formulera' anche in base ai risultati
ed alle indicazioni nazionali, proposte in ordine ai contenuti, al
modello ed agli strumenti attraverso i quali dara' attuazione ai
diversi livelli operativi dell'istituendo sistema informativo dei
servizi sociali, da parte della Regione, delle province e dei comuni.