Art. 17. Ambiti territoriali ed esercizio associato 1. Gli ambiti territoriali di cui all'Art. 8, comma 3, lettera a) legge n. 328/2000, coincidono con i distretti sanitari. 2. I comuni esercitano le funzioni di cui all'Art. 13 in forma associata negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ed in ottemperanza di quanto previsto dalla organizzazione istituzionale del Piano sanitario e di quello sociale. 3. I comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie di esercizio associato, ai sensi dell'Art. 33 del «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 4. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni la Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dei comuni inadempienti.