Art. 17.
Ambiti territoriali ed esercizio associato
1. Gli ambiti territoriali di cui all'Art. 8, comma 3, lettera a)
legge n. 328/2000, coincidono con i distretti sanitari.
2. I comuni esercitano le funzioni di cui all'Art. 13 in forma
associata negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ed in
ottemperanza di quanto previsto dalla organizzazione istituzionale
del Piano sanitario e di quello sociale.
3. I comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le
metodologie di esercizio associato, ai sensi dell'Art. 33 del «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni la Regione
esercita il potere sostitutivo nei confronti dei comuni inadempienti.