Art. 17.
             Ambiti territoriali ed esercizio associato
    1. Gli ambiti territoriali di cui all'Art. 8, comma 3, lettera a)
legge n. 328/2000, coincidono con i distretti sanitari.
    2.  I  comuni  esercitano le funzioni di cui all'Art. 13 in forma
associata  negli  ambiti  territoriali  di  cui  al  comma  1  ed  in
ottemperanza  di  quanto  previsto dalla organizzazione istituzionale
del Piano sanitario e di quello sociale.
    3.  I  comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le
metodologie  di esercizio associato, ai sensi dell'Art. 33 del «Testo
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali» di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
    4.  Decorso  inutilmente  il termine di novanta giorni la Regione
esercita il potere sostitutivo nei confronti dei comuni inadempienti.