Art. 18.
Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali
1. La Regione, determina le linee della programmazione nella
materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito
piano.
2. Il piano regionale adottato dalla giunta d'intesa con i
comuni, realizzato in concertazione con i comuni, con gli enti e le
associazioni regionali del terzo settore, delle associazioni di
rilievo regionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti, viene
approvato dal consiglio regionale, nel rispetto del piano nazionale
triennale degli interventi e dei servizi sociali, riportando le
seguenti indicazioni:
a) gli obiettivi, le priorita' e i criteri per la realizzazione
degli interventi e dei servizi sociali che prevedono impegni
economici, nonche' le modalita' per il loro coordinamento e la loro
integrazione con quelli sanitari, anche tramite specifici
progetti-obiettivo, dovranno avere come presupposto il numero degli
assistiti;
b) le attivita' socio-educative, di formazione al lavoro e
socio-economiche che interagiscono con le attivita'
socio-assistenziali;
c) le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi
e degli interventi compresi nei livelli essenziali di cui all'Art. 7;
d) i criteri per l'incentivazione dei programmi per la
realizzazione degli obiettivi di promozione sociale;
e) i criteri di cui all'Art. 3, comma 5;
f) i criteri e le procedure di cui all'Art. 27, comma 2;
g) le modalita' per il raccordo tra la pianificazione regionale
e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e
strumenti per la pianificazione di zona;
h) le modalita' per il concorso dei soggetti di cui all'Art. 1,
comma 2, alla definizione dei Piani di zona di cui all'Art. 20 e gli
indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli
utenti al controllo della qualita' dei servizi;
i) gli obiettivi e le priorita' per la concessione di
contributi alle organizzazioni del terzo settore;
j) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo
dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi
stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive
modificazioni.
3. Al fine di dare piena efficacia alle azioni e agli interventi
di cui ai commi precedenti, il piano regionale indica altresi' gli
ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e
socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi
programmatici e del piano poliennale.
4. Il piano e' redatto ogni tre anni e costituisce lo strumento
di riferimento per la stesura dei piani di zona. Lo schema e'
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed e' inviato a
tutti i comuni, alle province, ai soggetti di cui all'Art. 1, comma
5, della legge n. 328/2000 operanti nella Regione, i quali possono
proporre, entro un mese, osservazioni e proposte.
Il consiglio regionale, adotta il piano entro centoventi giorni
dall'approvazione della presente legge e lo approva definitivamente
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
di osservazioni e proposte.
5. Il Piano regionale conserva la sua efficacia dopo la scadenza
fino all'approvazione di quello successivo.