Art. 18.
       Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali
    1.  La  Regione,  determina  le  linee della programmazione nella
materia  disciplinata  dalla  presente  legge  adottando  un apposito
piano.
    2.  Il  piano  regionale  adottato  dalla  giunta  d'intesa con i
comuni,  realizzato  in concertazione con i comuni, con gli enti e le
associazioni  regionali  del  terzo  settore,  delle  associazioni di
rilievo  regionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale   e  delle  associazioni  di  tutela  degli  utenti,  viene
approvato  dal  consiglio regionale, nel rispetto del piano nazionale
triennale  degli  interventi  e  dei  servizi  sociali, riportando le
seguenti indicazioni:
      a) gli obiettivi, le priorita' e i criteri per la realizzazione
degli   interventi  e  dei  servizi  sociali  che  prevedono  impegni
economici,  nonche'  le modalita' per il loro coordinamento e la loro
integrazione   con   quelli   sanitari,   anche   tramite   specifici
progetti-obiettivo,  dovranno  avere come presupposto il numero degli
assistiti;
      b) le  attivita'  socio-educative,  di  formazione  al lavoro e
socio-economiche     che     interagiscono     con    le    attivita'
socio-assistenziali;
      c) le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi
e degli interventi compresi nei livelli essenziali di cui all'Art. 7;
      d) i   criteri   per  l'incentivazione  dei  programmi  per  la
realizzazione degli obiettivi di promozione sociale;
      e) i criteri di cui all'Art. 3, comma 5;
      f) i criteri e le procedure di cui all'Art. 27, comma 2;
      g) le modalita' per il raccordo tra la pianificazione regionale
e  quella  zonale,  definendo  in  particolare  linee  di indirizzo e
strumenti per la pianificazione di zona;
      h) le modalita' per il concorso dei soggetti di cui all'Art. 1,
comma  2, alla definizione dei Piani di zona di cui all'Art. 20 e gli
indirizzi  per  assicurare  la  partecipazione  dei cittadini e degli
utenti al controllo della qualita' dei servizi;
      i) gli   obiettivi   e  le  priorita'  per  la  concessione  di
contributi alle organizzazioni del terzo settore;
      j) i  criteri  generali per la disciplina del concorso al costo
dei  servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi
stabiliti  dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive
modificazioni.
    3.  Al fine di dare piena efficacia alle azioni e agli interventi
di  cui  ai  commi precedenti, il piano regionale indica altresi' gli
ambiti  di  formazione  e  riqualificazione degli operatori sociali e
socio-sanitari   che  concorrono  alla  definizione  degli  indirizzi
programmatici e del piano poliennale.
    4.  Il  piano e' redatto ogni tre anni e costituisce lo strumento
di  riferimento  per  la  stesura  dei  piani  di  zona. Lo schema e'
pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione ed e' inviato a
tutti  i  comuni, alle province, ai soggetti di cui all'Art. 1, comma
5,  della  legge  n. 328/2000 operanti nella Regione, i quali possono
proporre, entro un mese, osservazioni e proposte.
    Il  consiglio  regionale, adotta il piano entro centoventi giorni
dall'approvazione  della  presente legge e lo approva definitivamente
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
di osservazioni e proposte.
    5.  Il Piano regionale conserva la sua efficacia dopo la scadenza
fino all'approvazione di quello successivo.