Art. 18. Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali 1. La Regione, determina le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito piano. 2. Il piano regionale adottato dalla giunta d'intesa con i comuni, realizzato in concertazione con i comuni, con gli enti e le associazioni regionali del terzo settore, delle associazioni di rilievo regionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti, viene approvato dal consiglio regionale, nel rispetto del piano nazionale triennale degli interventi e dei servizi sociali, riportando le seguenti indicazioni: a) gli obiettivi, le priorita' e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali che prevedono impegni economici, nonche' le modalita' per il loro coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari, anche tramite specifici progetti-obiettivo, dovranno avere come presupposto il numero degli assistiti; b) le attivita' socio-educative, di formazione al lavoro e socio-economiche che interagiscono con le attivita' socio-assistenziali; c) le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi compresi nei livelli essenziali di cui all'Art. 7; d) i criteri per l'incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale; e) i criteri di cui all'Art. 3, comma 5; f) i criteri e le procedure di cui all'Art. 27, comma 2; g) le modalita' per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona; h) le modalita' per il concorso dei soggetti di cui all'Art. 1, comma 2, alla definizione dei Piani di zona di cui all'Art. 20 e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualita' dei servizi; i) gli obiettivi e le priorita' per la concessione di contributi alle organizzazioni del terzo settore; j) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni. 3. Al fine di dare piena efficacia alle azioni e agli interventi di cui ai commi precedenti, il piano regionale indica altresi' gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale. 4. Il piano e' redatto ogni tre anni e costituisce lo strumento di riferimento per la stesura dei piani di zona. Lo schema e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed e' inviato a tutti i comuni, alle province, ai soggetti di cui all'Art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000 operanti nella Regione, i quali possono proporre, entro un mese, osservazioni e proposte. Il consiglio regionale, adotta il piano entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge e lo approva definitivamente entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e proposte. 5. Il Piano regionale conserva la sua efficacia dopo la scadenza fino all'approvazione di quello successivo.