Art. 19. Sistema informativo dei servizi sociali 1. La Regione, le province e i comuni, istituiscono il sistema informativo dei servizi sociali, come previsto dall'Art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato. Il sistema informativo fornisce tempestivamente alla Regione e agli enti locali i dati e le informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione. 2. Il sistema informativo e' attuato sulla base delle proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti, attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo, formulate dalla commissione tecnica di cui all'Art. 21 della legge 8 novembre 2001, n. 328. 3. I soggetti di cui al titolo III della presente legge devono fornire al sistema informativo dei servizi sociali i dati richiesti, secondo le modalita' stabilite dalla giunta regionale. 4. Le province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalita' stabilite dalla giunta regionale. 5. Nell'ambito del piano regionale e dei piani di zona sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.