Art. 19.
               Sistema informativo dei servizi sociali
    1.  La  Regione,  le province e i comuni, istituiscono il sistema
informativo  dei  servizi  sociali,  come previsto dall'Art. 21 della
legge  8 novembre  2000,  n.  328, al fine di assicurare una compiuta
conoscenza  dei  bisogni  sociali e del sistema integrato. Il sistema
informativo  fornisce tempestivamente alla Regione e agli enti locali
i dati e le informazioni necessari alla programmazione, alla gestione
e  alla  valutazione  delle  politiche  sociali,  per la promozione e
l'attivazione  di  progetti  europei,  per  il  coordinamento  con le
strutture  sanitarie,  formative,  con  le  politiche  del  lavoro  e
dell'occupazione.
    2. Il sistema informativo e' attuato sulla base delle proposte in
ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti, attraverso i quali
dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo,
formulate  dalla  commissione  tecnica di cui all'Art. 21 della legge
8 novembre 2001, n. 328.
    3.  I  soggetti  di cui al titolo III della presente legge devono
fornire  al sistema informativo dei servizi sociali i dati richiesti,
secondo le modalita' stabilite dalla giunta regionale.
    4.  Le  province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li
trasmettono  alla  Regione  secondo  modalita' stabilite dalla giunta
regionale.
    5.  Nell'ambito  del  piano  regionale  e  dei piani di zona sono
definite   le   risorse  destinate  alla  realizzazione  del  sistema
informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in
tali piani.