Art. 19.
Sistema informativo dei servizi sociali
1. La Regione, le province e i comuni, istituiscono il sistema
informativo dei servizi sociali, come previsto dall'Art. 21 della
legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di assicurare una compiuta
conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato. Il sistema
informativo fornisce tempestivamente alla Regione e agli enti locali
i dati e le informazioni necessari alla programmazione, alla gestione
e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e
l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le
strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e
dell'occupazione.
2. Il sistema informativo e' attuato sulla base delle proposte in
ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti, attraverso i quali
dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo,
formulate dalla commissione tecnica di cui all'Art. 21 della legge
8 novembre 2001, n. 328.
3. I soggetti di cui al titolo III della presente legge devono
fornire al sistema informativo dei servizi sociali i dati richiesti,
secondo le modalita' stabilite dalla giunta regionale.
4. Le province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li
trasmettono alla Regione secondo modalita' stabilite dalla giunta
regionale.
5. Nell'ambito del piano regionale e dei piani di zona sono
definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema
informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in
tali piani.