Art. 20.
                            Piani di zona
    1.  I  piani  di zona di cui all'Art. 19 della legge n. 328/2000,
sono strumenti finalizzati a:
      a) favorire  la  formazione  di  sistemi  locali  di intervento
fondati   su   servizi  e  prestazioni  complementari  e  flessibili,
stimolando le risorse locali di solidarieta' e di auto-aiuto, nonche'
a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica
dei servizi;
      b) qualificare  la spesa, attivando risorse di chi partecipa al
sistema;
      e) definire criteri di ripartizione della spesa stessa a carico
di  ciascun  comune,  delle  ASL  e degli altri soggetti compresi nel
sistema;
      d) prevedere  iniziative  di  formazione  e aggiornamento degli
operatori per lo sviluppo dei servizi.
    2.   I  comuni  associati,  negli  ambiti  territoriali  ottimali
definiti   dalla   Regione,   d'intesa   con  le  aziende  sanitarie,
provvedono,   nell'ambito   delle  risorse  disponibili,  secondo  le
indicazioni  del  piano  regionale,  a definire il piano di zona, che
individua:
      a) gli  obiettivi  strategici  e  le  priorita'  di intervento,
nonche'  gli  strumenti  e  i  mezzi per la realizzazione del sistema
locale dei servizi sociali a rete;
      b) le  modalita'  organizzative,  le  risorse,  i  requisiti di
qualita';
      c) le  forme di rilevazione dei dati che dovranno confluire nel
sistema informativo dei servizi sociali;
      d) le  modalita'  per  garantire  l'integrazione  tra servizi e
prestazioni;
      e) le  modalita'  per  realizzare  il  coordinamento  con altre
amministrazioni,   con  particolare  riferimento  all'amministrazione
penitenziaria e della giustizia;
      f) le  modalita' di collaborazione dei servizi territoriali con
i  soggetti  che operano nell'ambito della solidarieta' sociale e con
la comunita';
      g) forme  di  concertazione con le ASL e il terzo settore, che,
coinvolto  nella  programmazione,  progettazione  e realizzazione del
sistema  locale  dei  servizi sociali, concorre a pieno titolo, anche
con  proprie  spese,  alla  realizzazione  del  sistema  integrato di
interventi e servizi sociali.
    3. I piani di zona vengono adottati mediante accordo di programma
al  quale  partecipano  i  soggetti  pubblici  di  cui al comma 2 del
presente  articolo,  nonche'  i soggetti di cui all'Art. 1, comma 4 e
all'Art. 10 della legge n. 328/2000, che, attraverso l'accreditamento
o  specifiche  forme  di  concertazione, concorrono anche con proprie
risorse  alla  realizzazione  del  sistema  integrato di interventi e
servizi sociali previsti nei piani.
    4.  Le  province  partecipano  alla definizione ed attuazione dei
piani  di  zona,  assicurano  il  necessario  supporto  informativo e
tecnico,  anche  avvalendosi  degli strumenti del Sistema informativo
dei servizi sociali.
    5.  La giunta regionale, individua le procedure e fissa i termini
per la presentazione agli uffici regionali del piano di zona da parte
della  conferenza  dei  sindaci  ed  in caso di mancata elaborazione,
approvazione   e   presentazione  nei  termini  stabiliti,  trascorsi
inutilmente   i   predetti   termini   interviene  nominando  in  via
sostitutiva  un  commissario  ad  acta  per  la realizzazione di tali
adempimenti.
    6. La giunta regionale individua strumenti, modalita' e procedure
per  accertare,  con  riferimento  al piano di zona, il conseguimento
degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.
    7.  Nell'ipotesi  di intervento sostitutivo di cui al comma 4, le
quote  del  fondo  sociale  regionale  non  attribuite per la mancata
elaborazione   del   piano   di  zona,  sono  assegnate  ai  soggetti
istituzionali  in  conformita' alle iniziative contenute nel piano di
zona approvato in via sostitutiva.
    8.  Il  dipartimento  competente per le politiche sociali dovra',
entro  trenta  giorni  dalla ricezione, approvare i piani di zona. La
Regione,  in  conseguenza di cio', eroga cofinanziamenti a valere sul
fondo  per  le  politiche  sociali per garantire la realizzazione dei
sistemi  integrati  locali  di  interventi  e  servizi  negli  stessi
previsti.   I   comuni,   con  cadenza  semestrale,  provvedono  alla
rendicontazione dei flussi di spesa.
    9. Per ogni ambito territoriale deve essere prevista l'erogazione
delle   seguenti  prestazioni  essenziali,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'Art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328:
      a) un servizio sociale professionale e segretariato sociale per
l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
      b) un  servizio  di pronto intervento sociale per le situazioni
di emergenza personali e familiari;
      c) assistenza domiciliare;
      d) strutture  residenziali  e semiresidenziali per soggetti con
fragilita' sociali;
      e) centri  di  accoglienza  residenziali  o  diurni a carattere
comunitario.