Art. 20.
Piani di zona
1. I piani di zona di cui all'Art. 19 della legge n. 328/2000,
sono strumenti finalizzati a:
a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento
fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili,
stimolando le risorse locali di solidarieta' e di auto-aiuto, nonche'
a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica
dei servizi;
b) qualificare la spesa, attivando risorse di chi partecipa al
sistema;
e) definire criteri di ripartizione della spesa stessa a carico
di ciascun comune, delle ASL e degli altri soggetti compresi nel
sistema;
d) prevedere iniziative di formazione e aggiornamento degli
operatori per lo sviluppo dei servizi.
2. I comuni associati, negli ambiti territoriali ottimali
definiti dalla Regione, d'intesa con le aziende sanitarie,
provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo le
indicazioni del piano regionale, a definire il piano di zona, che
individua:
a) gli obiettivi strategici e le priorita' di intervento,
nonche' gli strumenti e i mezzi per la realizzazione del sistema
locale dei servizi sociali a rete;
b) le modalita' organizzative, le risorse, i requisiti di
qualita';
c) le forme di rilevazione dei dati che dovranno confluire nel
sistema informativo dei servizi sociali;
d) le modalita' per garantire l'integrazione tra servizi e
prestazioni;
e) le modalita' per realizzare il coordinamento con altre
amministrazioni, con particolare riferimento all'amministrazione
penitenziaria e della giustizia;
f) le modalita' di collaborazione dei servizi territoriali con
i soggetti che operano nell'ambito della solidarieta' sociale e con
la comunita';
g) forme di concertazione con le ASL e il terzo settore, che,
coinvolto nella programmazione, progettazione e realizzazione del
sistema locale dei servizi sociali, concorre a pieno titolo, anche
con proprie spese, alla realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali.
3. I piani di zona vengono adottati mediante accordo di programma
al quale partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 2 del
presente articolo, nonche' i soggetti di cui all'Art. 1, comma 4 e
all'Art. 10 della legge n. 328/2000, che, attraverso l'accreditamento
o specifiche forme di concertazione, concorrono anche con proprie
risorse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali previsti nei piani.
4. Le province partecipano alla definizione ed attuazione dei
piani di zona, assicurano il necessario supporto informativo e
tecnico, anche avvalendosi degli strumenti del Sistema informativo
dei servizi sociali.
5. La giunta regionale, individua le procedure e fissa i termini
per la presentazione agli uffici regionali del piano di zona da parte
della conferenza dei sindaci ed in caso di mancata elaborazione,
approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi
inutilmente i predetti termini interviene nominando in via
sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali
adempimenti.
6. La giunta regionale individua strumenti, modalita' e procedure
per accertare, con riferimento al piano di zona, il conseguimento
degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.
7. Nell'ipotesi di intervento sostitutivo di cui al comma 4, le
quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata
elaborazione del piano di zona, sono assegnate ai soggetti
istituzionali in conformita' alle iniziative contenute nel piano di
zona approvato in via sostitutiva.
8. Il dipartimento competente per le politiche sociali dovra',
entro trenta giorni dalla ricezione, approvare i piani di zona. La
Regione, in conseguenza di cio', eroga cofinanziamenti a valere sul
fondo per le politiche sociali per garantire la realizzazione dei
sistemi integrati locali di interventi e servizi negli stessi
previsti. I comuni, con cadenza semestrale, provvedono alla
rendicontazione dei flussi di spesa.
9. Per ogni ambito territoriale deve essere prevista l'erogazione
delle seguenti prestazioni essenziali, nel rispetto di quanto
previsto dall'Art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328:
a) un servizio sociale professionale e segretariato sociale per
l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
b) un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni
di emergenza personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con
fragilita' sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere
comunitario.