Art. 21. Carta dei servizi sociali 1. Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell'erogazione dei servizi, i soggetti gestori adottano la carta dei servizi, in conformita' allo schema generale di riferimento previsto dall'Art. 13 della legge n. 328 del 2000. 2. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento e deve prevedere il diritto di: a) godere di azioni che promuovano e proteggano la salute della persona, della famiglia e della comunita'; b) non essere discriminati a ricevere servizi in un contesto di normalita' di vita; c) esprimere le proprie potenzialita' e scelte nel progetto personale condiviso; d) scelta tra una pluralita' di prestazioni sociali offerte. 3. La carta dei servizi contiene: a) le informazioni sulle diverse prestazioni offerte e le tariffe praticate; b) l'indicazione dei soggetti autorizzati e accreditati; c) i criteri di accesso; d) le modalita' di erogazione e le modalita' di funzionamento; e) l'indicazione dei livelli essenziali di assistenza; f) le regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonche' le modalita' di ricorso da parte degli utenti.