Art. 21.
                      Carta dei servizi sociali
    1. Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la
partecipazione  degli  stessi  e  la  trasparenza nell'erogazione dei
servizi,  i  soggetti  gestori  adottano  la  carta  dei  servizi, in
conformita' allo schema generale di riferimento previsto dall'Art. 13
della legge n. 328 del 2000.
    2.  L'adozione  della  carta  dei  servizi sociali da parte degli
erogatori   delle  prestazioni  e  dei  servizi  sociali  costituisce
requisito     necessario     ai     fini     dell'autorizzazione    e
dell'accreditamento e deve prevedere il diritto di:
      a) godere di azioni che promuovano e proteggano la salute della
persona, della famiglia e della comunita';
      b) non essere discriminati a ricevere servizi in un contesto di
normalita' di vita;
      c) esprimere  le  proprie  potenzialita'  e scelte nel progetto
personale condiviso;
      d) scelta tra una pluralita' di prestazioni sociali offerte.
    3. La carta dei servizi contiene:
      a) le  informazioni  sulle  diverse  prestazioni  offerte  e le
tariffe praticate;
      b) l'indicazione dei soggetti autorizzati e accreditati;
      c) i criteri di accesso;
      d) le modalita' di erogazione e le modalita' di funzionamento;
      e) l'indicazione dei livelli essenziali di assistenza;
      f) le  regole  da  applicare  in caso di mancato rispetto delle
garanzie  previste  dalla  carta,  nonche' le modalita' di ricorso da
parte degli utenti.