Art. 22.
Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della
qualita' e norme per la tutela degli utenti
1. La Regione e gli enti locali assicurano la partecipazione dei
cittadini e degli utenti al controllo della qualita' dei servizi,
anche favorendo l'attivita' delle associazioni di tutela degli utenti
e delle organizzazioni sindacali.
2. Il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di
cui all'Art. 18 individua gli strumenti e le modalita' per assicurare
la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della
qualita' dei servizi e degli interventi previsti dalla presente
legge.
3. Al fine di tutelare i cittadini nel conseguimento delle
prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge, la giunta
regionale disciplina le modalita' di presentazione dei reclami,
tenuto conto della legge statale 30 marzo 2001, n. 152 in materia di
Istituti di patronato e di assistenza sociale.