Art. 11. Terzo settore e altri soggetti privati 1. Sono, soggetti attivi della rete integrata degli interventi e servizi sociali, per il proprio ambito di competenza e nell'ambito della programmazione regionale e locale, le seguenti organizzazioni afferenti al terzo settore: a) le organizzazioni di volontariato; b) le cooperative sociali; c) gli organismi non lucrativi di utilita' sociale; d) le associazioni e gli enti di promozione sociale; e) gli organismi della cooperazione; f) le societa' di mutuo soccorso; g) le fondazioni; h) gli enti di patronato; i) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro. 2. La Regione e gli enti locali, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente nelle singole materie, riconoscono ed agevolano il ruolo di tali organizzazioni, nonche' quello degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato, nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 3. Il sistema nel suo complesso promuove e valorizza inoltre la partecipazione dei cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano iniziative di solidarieta' sociale senza scopo di lucro.