Art. 11.
               Terzo settore e altri soggetti privati
    1.  Sono, soggetti attivi della rete integrata degli interventi e
servizi  sociali,  per  il proprio ambito di competenza e nell'ambito
della  programmazione  regionale e locale, le seguenti organizzazioni
afferenti al terzo settore:
      a) le organizzazioni di volontariato;
      b) le cooperative sociali;
      c) gli organismi non lucrativi di utilita' sociale;
      d) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
      e) gli organismi della cooperazione;
      f) le societa' di mutuo soccorso;
      g) le fondazioni;
      h) gli enti di patronato;
      i) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro.
    2.  La  Regione  e gli enti locali, secondo quanto previsto dalla
specifica  normativa  vigente  nelle  singole materie, riconoscono ed
agevolano  il ruolo di tali organizzazioni, nonche' quello degli enti
religiosi  riconosciuti  dallo  Stato,  nella  programmazione,  nella
organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali.
    3.  Il  sistema nel suo complesso promuove e valorizza inoltre la
partecipazione  dei  cittadini  che in forme individuali, familiari o
associative realizzano iniziative di solidarieta' sociale senza scopo
di lucro.