Art. 12. Servizio civile dei giovani 1. La Regione, nell'ambito delle finalita' della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e al fine di favorire le pari opportunita', incentiva le attivita' di servizio civile volontario femminile e maschile in campo sociale. 2. La Regione, secondo modalita' definite dalla giunta regionale, informata la competente commissione consiliare permanente, promuove, anche attraverso incentivazioni economiche, iniziative sperimentali in ambito regionale e internazionale e favorisce il riconoscimento di crediti formativi individuali anche attraverso appositi accordi con le universita' nonche' con le istituzioni scolastiche e professionali. 3. La Regione adotta forme di collaborazione con l'ufficio nazionale per il servizio civile di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), secondo modalita' definite dalla giunta regionale.