Art. 12.
                     Servizio civile dei giovani
    1.  La  Regione,  nell'ambito delle finalita' della legge 6 marzo
2001,  n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e al fine di
favorire  le  pari  opportunita',  incentiva le attivita' di servizio
civile volontario femminile e maschile in campo sociale.
    2. La Regione, secondo modalita' definite dalla giunta regionale,
informata  la competente commissione consiliare permanente, promuove,
anche  attraverso  incentivazioni economiche, iniziative sperimentali
in ambito regionale e internazionale e favorisce il riconoscimento di
crediti  formativi  individuali anche attraverso appositi accordi con
le   universita'   nonche'   con   le   istituzioni   scolastiche   e
professionali.
    3.  La  Regione  adotta  forme  di  collaborazione  con l'ufficio
nazionale  per il servizio civile di cui alla legge 8 luglio 1998, n.
230  (Nuove  norme  in  materia  di  obiezione di coscienza), secondo
modalita' definite dalla giunta regionale.