Art. 13.
          Servizio civico volontario delle persone anziane
    1. La Regione, riconoscendo il ruolo e la funzione che le persone
anziane   svolgono   nella  societa',  promuove  il  servizio  civico
volontario  delle  persone  anziane,  al  fine  di  favorire  la loro
autonomia  progettuale,  la  loro  partecipazione  alla vita sociale,
civile  e  culturale  della  comunita' nella quale vivono, nonche' la
tutela  della collaborazione per la garanzia di un mutuo aiuto ed una
migliore qualita' della vita nella comunita' medesima.
    2. Ai fini di cui al comma 1, per persone anziane si intendono le
persone  che  abbiano  compiuto  il sessantacinquesimo anno di eta' o
percepiscano,  comunque,  un  trattamento  pensionistico in regime di
quiescenza.
    3.  I  comuni  singoli  o  associati,  le  comunita' montane e le
comunita'    collinari    istituiscono,   avvalendosi   anche   della
collaborazione  di altri soggetti pubblici o privati, senza finalita'
di lucro operanti sul territorio, un servizio civico volontario delle
persone anziane, integrato con la rete dei servizi sociali locali.
    4.  Il servizio civico delle persone anziane e' aperto a tutte le
persone  anziane  che  spontaneamente intendono svolgere un'attivita'
volontaria  in  favore  di singole persone e della comunita' locale e
che abbiano le professionalita' e i requisiti attitudinali necessari.
    5.  Per  il  raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la
giunta  regionale  individua  le  attivita'  del  servizio civico, le
modalita'  generali  per  il  loro  svolgimento nonche' i criteri per
l'assegnazione di contributi ai soggetti che istituiscono il servizio
medesimo.
    6.  I  soggetti  di  cui  al comma 3 che istituiscono il servizio
civico  assicurano  lo svolgimento, da parte degli uffici competenti,
dei  compiti  di coordinamento e di direzione delle attivita' nonche'
la    partecipazione    delle   persone   anziane   volontarie   alla
predisposizione e verifica delle attivita' medesime.
    7.  Sulla  base  del  tempo  offerto  alla  comunita', le persone
anziane  che  partecipano  alle attivita' del servizio civico possono
essere  destinatarie di opportunita' culturali, formative, ricreative
fornite   anche   gratuitamente  o  a  costi  ridotti,  dai  soggetti
interessati al servizio civico, ovvero da privati convenzionati.
    8. I soggetti che istituiscono il servizio civico garantiscono la
partecipazione  ad  esso  da  parte  di  singole  persone  anziane  e
predispongono,  a  tal  fine, l'organizzazione necessaria per rendere
effettiva tale partecipazione.