Art. 13. Servizio civico volontario delle persone anziane 1. La Regione, riconoscendo il ruolo e la funzione che le persone anziane svolgono nella societa', promuove il servizio civico volontario delle persone anziane, al fine di favorire la loro autonomia progettuale, la loro partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunita' nella quale vivono, nonche' la tutela della collaborazione per la garanzia di un mutuo aiuto ed una migliore qualita' della vita nella comunita' medesima. 2. Ai fini di cui al comma 1, per persone anziane si intendono le persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' o percepiscano, comunque, un trattamento pensionistico in regime di quiescenza. 3. I comuni singoli o associati, le comunita' montane e le comunita' collinari istituiscono, avvalendosi anche della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, senza finalita' di lucro operanti sul territorio, un servizio civico volontario delle persone anziane, integrato con la rete dei servizi sociali locali. 4. Il servizio civico delle persone anziane e' aperto a tutte le persone anziane che spontaneamente intendono svolgere un'attivita' volontaria in favore di singole persone e della comunita' locale e che abbiano le professionalita' e i requisiti attitudinali necessari. 5. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la giunta regionale individua le attivita' del servizio civico, le modalita' generali per il loro svolgimento nonche' i criteri per l'assegnazione di contributi ai soggetti che istituiscono il servizio medesimo. 6. I soggetti di cui al comma 3 che istituiscono il servizio civico assicurano lo svolgimento, da parte degli uffici competenti, dei compiti di coordinamento e di direzione delle attivita' nonche' la partecipazione delle persone anziane volontarie alla predisposizione e verifica delle attivita' medesime. 7. Sulla base del tempo offerto alla comunita', le persone anziane che partecipano alle attivita' del servizio civico possono essere destinatarie di opportunita' culturali, formative, ricreative fornite anche gratuitamente o a costi ridotti, dai soggetti interessati al servizio civico, ovvero da privati convenzionati. 8. I soggetti che istituiscono il servizio civico garantiscono la partecipazione ad esso da parte di singole persone anziane e predispongono, a tal fine, l'organizzazione necessaria per rendere effettiva tale partecipazione.