Art. 12. Norma transitoria 1. In via di prima applicazione, per l'anno in corso, le domande di contributo sono presentate entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e sono ammissibili, nei limiti previsti dall'Art. 3, le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. 2. Sono fatte salve le domande eventualmente gia' presentate al servizio, anteriormente all'entrata in vigore del regolamento, purche' conformi alle previsioni del medesimo. Il servizio provvede a richiedere le opportune integrazioni.