Art. 12.
                          Norma transitoria
    1.  In via di prima applicazione, per l'anno in corso, le domande
di  contributo  sono  presentate  entro  il  termine di trenta giorni
dall'entrata  in  vigore del presente regolamento e sono ammissibili,
nei  limiti  previsti dall'Art. 3, le spese sostenute successivamente
alla data di presentazione della domanda.
    2.  Sono  fatte salve le domande eventualmente gia' presentate al
servizio,   anteriormente  all'entrata  in  vigore  del  regolamento,
purche' conformi alle previsioni del medesimo. Il servizio provvede a
richiedere le opportune integrazioni.