Art. 11.
            Autorizzazione alla inumazione e tumulazione

    1 L'autorizzazione per l'inumazione o la tumulazione di cadaveri,
nati  morti  e  prodotti  abortivi e' rilasciata secondo la normativa
nazionale vigente.
    2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono
avviate  a  sepoltura secondo le modalita' indicate dal comune ove ha
sede  la  struttura  sanitaria  presso  la  quale e' stato effettuato
l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.
    3.  Nel caso di cadaveri portatori di radioattivita' l'inumazione
o  la  tumulazione  deve  essere  preceduta,  a cura dell'ARPA, dalla
misurazione  di emissione radiante dal feretro, che non deve superare
il limite previsto dalla normativa vigente.