Art. 11.
Autorizzazione alla inumazione e tumulazione
1 L'autorizzazione per l'inumazione o la tumulazione di cadaveri,
nati morti e prodotti abortivi e' rilasciata secondo la normativa
nazionale vigente.
2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono
avviate a sepoltura secondo le modalita' indicate dal comune ove ha
sede la struttura sanitaria presso la quale e' stato effettuato
l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.
3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattivita' l'inumazione
o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla
misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare
il limite previsto dalla normativa vigente.