Art. 12.
                   Autorizzazione alla cremazione

    1.   La   cremazione   di   cadavere   deve   essere  autorizzata
dall'ufficiale di stato civile del comune ove e' avvenuto il decesso,
sulla  base  della volonta' del defunto, espressa con le modalita' di
cui  all'Art.  3,  comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n.
130  (Disposizioni  in  materia  di  cremazione  e  dispersione delle
ceneri),  previo  accertamento  della  morte  effettuato  dal  medico
incaricato  delle  funzioni  di  necroscopo su modulo approvato dalla
giunta regionale.
    2.  Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di
stato  civile  del  comune di loro residenza la volonta' di procedere
alla  cremazione,  ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  alla
cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il
processo  verbale  all'ufficiale  di  stato  civile del comune ove e'
avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.
    3.  Nei  casi  di  indigenza,  stato  di  bisogno della famiglia,
disinteresse  dei  familiari,  l'ufficiale di stato civile del comune
ove  e' avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del
defunto  dell'autorizzazione  alla  cremazione  rilasciata, affinche'
provveda al pagamento della cremazione.
    4.  Per  le  ossa  contenute nell'ossario comune la cremazione e'
disposta dal comune nel cui territorio e' situato l'ossario.
    5.  Il  prelievo  di  campioni biologici ed annessi cutanei, come
previsto  dall'Art.  3, comma 1, lettera h), della legge n. 130/2001,
e' effettuato da personale e secondo modalita' definiti dal direttore
generale competente.
    6.  Non  possono  essere  cremati  cadaveri,  esiti  di  fenomeni
cadaverici  trasformativi  conservativi o parti anatomiche, che siano
portatori di radioattivita'.