Art. 12. Autorizzazione alla cremazione 1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove e' avvenuto il decesso, sulla base della volonta' del defunto, espressa con le modalita' di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla giunta regionale. 2. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volonta' di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove e' avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica. 3. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune ove e' avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinche' provveda al pagamento della cremazione. 4. Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione e' disposta dal comune nel cui territorio e' situato l'ossario. 5. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'Art. 3, comma 1, lettera h), della legge n. 130/2001, e' effettuato da personale e secondo modalita' definiti dal direttore generale competente. 6. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattivita'.