Art. 13.
            Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

    1.  La  dispersione delle ceneri e' autorizzata dall'ufficiale di
stato  civile  del  comune  ove  e'  avvenuto  il  decesso secondo la
volonta' del defunto espressa nelle forme di cui all'Art. 3, comma 1,
lettera b), numeri 1 e 2, della legge n. 130/2001.
    2.  Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione e' allegato
il  documento  di  cui  all'Art.  7,  comma 5, della legge regionale,
secondo  il  modello  approvato  dalla  giunta regionale, in cui sono
indicati  il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il
luogo  ove  le  ceneri sono disperse secondo l'Art. 7, comma 2, della
legge regionale.
    3.  Copia  del  documento  di cui al comma 2 e' conservata presso
l'impianto  di  cremazione  e  presso  il  comune  ove e' avvenuto il
decesso;  una  copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono
affidate.
    4.  La  dispersione  delle  sole  ceneri e' consentita nei luoghi
previsti dalla legislazione vigente.
    5.  Ove  il  defunto  abbia  espresso  in  vita la volonta' della
dispersione   delle   proprie   ceneri   senza  indicarne  il  luogo,
quest'ultimo  e'  scelto  dal coniuge o, in difetto, dal parente piu'
prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice
civile  o,  nel  caso di concorso di piu' parenti dello stesso grado,
dalla maggioranza   assoluta   di   essi.  In  assenza  di  qualunque
indicazione,  decorsi  90  giorni dalla cremazione, le ceneri vengono
disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
    6.  La  dispersione puo' essere autorizzata anche per ceneri gia'
tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.