Art. 13.
Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
1. La dispersione delle ceneri e' autorizzata dall'ufficiale di
stato civile del comune ove e' avvenuto il decesso secondo la
volonta' del defunto espressa nelle forme di cui all'Art. 3, comma 1,
lettera b), numeri 1 e 2, della legge n. 130/2001.
2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione e' allegato
il documento di cui all'Art. 7, comma 5, della legge regionale,
secondo il modello approvato dalla giunta regionale, in cui sono
indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il
luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'Art. 7, comma 2, della
legge regionale.
3. Copia del documento di cui al comma 2 e' conservata presso
l'impianto di cremazione e presso il comune ove e' avvenuto il
decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono
affidate.
4. La dispersione delle sole ceneri e' consentita nei luoghi
previsti dalla legislazione vigente.
5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volonta' della
dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo,
quest'ultimo e' scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente piu'
prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice
civile o, nel caso di concorso di piu' parenti dello stesso grado,
dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque
indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono
disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
6. La dispersione puo' essere autorizzata anche per ceneri gia'
tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.