Art. 14.
                Consegna ed affidamento delle ceneri

    1.  Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono
raccolte  in  apposita  urna  cineraria  di  materiale  resistente in
relazione  alla  destinazione  e  tale  da  poter  essere  chiusa con
saldatura  anche  a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura
presa,  recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e
di morte del defunto.
    2.  Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione
non  e'  soggetto  ad  alcuna  delle  misure  precauzionali igieniche
stabilite per il trasporto dei cadaveri.
    3.  L'affidamento  dell'urna cineraria ai familiari puo' avvenire
quando  vi  sia  espressa volonta' del defunto o volonta' manifestata
dal  coniuge  o,  in  difetto,  dal parente piu' prossimo individuato
secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di
concorso  di  piu'  parenti  dello  stesso  grado,  dalla maggioranza
assoluta di essi.
    4. La consegna dell'urna cineraria puo' avvenire anche per ceneri
precedentemente  tumulate o provenienti dalla crema zione di esiti di
fenomeni   cadaverici   trasformativi   conservativi,   derivanti  da
esumazioni o estumulazioni.
    5.  In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria
e' temporaneamente tumulata nel cimitero.
    6.  I  soggetti  di  cui  al comma 3 presentano al comune, ove e'
avvenuto  il  decesso,  ovvero  dove  sono  tumulate  le  ceneri,  il
documento  di cui all'Art. 7, comma 5, della legge regionale, secondo
il  modello  approvato dalla giunta regionale, dal quale risultano le
generalita'  e  la  residenza  di  chi prende. in consegna l'urna. Il
documento  e'  presentato  in  triplice  copia: una e' conservata nel
comune ove e' avvenuto il decesso, una e' conservata dal responsabile
del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
    7.  Nel  caso  in  cui  l'affidatario  o  i  suoi eredi intendano
recedere   dall'affidamento   delle  ceneri,  possono  conferirle  al
cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
    8.  L'affidamento  delle  ceneri  ai familiari non costituisce in
nessun  caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura
privata.