Art. 15.
Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo
1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo
per struttura geologica e mineralogica, per proprieta' meccaniche e
fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei
cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno
0,50 metri dalla falda freatica.
2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono
chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse
non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei
cadaveri.
3. La fossa puo' anche avere pareti laterali di elementi
scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti
formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.
4. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti
e' interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci
anni di eta' hanno una profondita' compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella
parte piu' profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la
larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30
metri per ogni lato.
6. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di eta'
inferiore ai dieci anni hanno una profondita' compresa fra 1 e 1,50
metri. Nella parte piu' profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e
la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30
metri per ogni lato.
7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire
l'azione degli agenti atmosferici nel terreno e' pari ad almeno 0,60
metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa
di bambini.
8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali e'
richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla
dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di
non meno di 0,30 metri per ogni lato.
9. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si
utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di
distanze l'una dall'altra purche' ad una profondita' di almeno 0,70
metri.
10. Ogni cadavere destinato all'inumazione e' chiuso in cassa e
sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato,
morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa
cassa.
11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di
legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra
naturale, il comune puo' rilasciare autorizzazione, previo parere
favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.