Art. 15.
    Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo

    1.  Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo
per  struttura  geologica e mineralogica, per proprieta' meccaniche e
fisiche,  tali  da  favorire  il  processo  di  scheletrizzazione dei
cadaveri.  Il  fondo  della  fossa per inumazione deve distare almeno
0,50 metri dalla falda freatica.
    2.  Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono
chiaramente  identificate  sulla planimetria; i vialetti fra le fosse
non   devono   invadere  lo  spazio  destinato  all'accoglimento  dei
cadaveri.
    3.  La  fossa  puo'  anche  avere  pareti  laterali  di  elementi
scatolari  a  perdere,  dotati  di adeguata resistenza e con supporti
formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.
    4.  Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti
e' interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
    5.  Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci
anni di eta' hanno una profondita' compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella
parte  piu'  profonda  hanno  la  lunghezza di almeno 2,20 metri e la
larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30
metri per ogni lato.
    6.  Le  fosse  per  inumazione  di  cadaveri  di  bambini di eta'
inferiore  ai  dieci anni hanno una profondita' compresa fra 1 e 1,50
metri.  Nella  parte piu' profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e
la  larghezza  di  0,50  metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30
metri per ogni lato.
    7.  La  superficie  della  fossa  lasciata  scoperta per favorire
l'azione  degli agenti atmosferici nel terreno e' pari ad almeno 0,60
metri  quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa
di bambini.
    8.  Per  i  nati  morti  e  i  prodotti  abortivi, per i quali e'
richiesta  l'inumazione,  si utilizzano fosse di misure adeguate alla
dimensione  del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di
non meno di 0,30 metri per ogni lato.
    9.   Per   l'inumazione  di  parti  anatomiche  riconoscibili  si
utilizzano  fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di
distanze  l'una  dall'altra purche' ad una profondita' di almeno 0,70
metri.
    10.  Ogni  cadavere destinato all'inumazione e' chiuso in cassa e
sepolto  in  fossa  separata  dalle  altre; soltanto madre e neonato,
morti  in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa
cassa.
    11.  Per  le  inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di
legno.  In  caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra
naturale,  il  comune  puo'  rilasciare autorizzazione, previo parere
favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.