Art. 16.
Tumulazione in loculo
1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a piu' file e piu'
colonne, collettivi o individuali.
2. In ogni loculo e' posto un solo feretro; soltanto madre e
neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in
una stessa cassa.
3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro,
possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o piu'
cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di
fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
4. Ogni loculo e' realizzato in modo che l'eventuale tumulazione
od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia
movimentato un altro feretro.
5. I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla
costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente
all'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti
nell'allegato 2.
6. I comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o
l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del
progetto autorizzato.
7. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di
risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni
costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.
8. Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore
del presente regolamento e' consentita la tumulazione, in deroga al
comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno
libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di
tutte le seguenti condizioni:
a) il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento, come preventivamente
accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi
compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla
base di altri riscontri obiettivi;
b) la tumulazione possa aver luogo con le modalita' di cui al
comma 9;
c) il comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si
prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del
presente, regolamento, di tutte le sepolture che derogano a quanto
previsto dal comma 4. L'adeguamento puo' comportare a carico delle
sepolture tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto
previsto dal comma 4, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la
soppressione, l'inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture
costituenti oggetto di rapporto concessorio gia' in essere, la
necessita' di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il
rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo
corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo
di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o
ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;
d) il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento
prevista dal piano cimiteriale;
e) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto
dal piano cimiteriale;
f) la deroga sia prevista dal regolamento comunale. Detto
regolamento, ove preveda la deroga, puo' anche darne una disciplina
piu' restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.
9. Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o
quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro,
devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:
a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le
caratteristiche di cui all'allegato 3;
c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che
una cassa ne sostenga direttamente un'altra.
10. In mancanza di una o piu' condizioni di cui al comma 8 e, in
ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore
del presente regolamento, nel loculo, nella cripta o nella tomba
possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione.
Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di
resti ossei.