Art. 16.
                        Tumulazione in loculo

    1.  I loculi, ipogei od epigei, possono essere a piu' file e piu'
colonne, collettivi o individuali.
    2.  In  ogni  loculo  e'  posto un solo feretro; soltanto madre e
neonato,  morti  in  concomitanza del parto, possono essere chiusi in
una stessa cassa.
    3.  Nel  loculo,  indipendentemente  dalla  presenza del feretro,
possono  essere  collocati,  in  relazione  alla capienza, una o piu'
cassette  di  resti  ossei,  urne  cinerarie, contenitori di esiti di
fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
    4.  Ogni loculo e' realizzato in modo che l'eventuale tumulazione
od   estumulazione  di  un  feretro  possa  avvenire  senza  che  sia
movimentato un altro feretro.
    5.  I  requisiti  dei  loculi  per  i quali l'autorizzazione alla
costruzione   o   all'adattamento   sia   rilasciata  successivamente
all'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  sono  stabiliti
nell'allegato 2.
    6.  I  comuni  autorizzano  la  costruzione  di  nuovi  loculi  o
l'adattamento  di  quelli  esistenti  e  verificano  il  rispetto del
progetto autorizzato.
    7.  Per  i  loculi  ipogei  realizzati al di sotto del livello di
risalita  della  falda  freatica,  sono  previste  adeguate soluzioni
costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.
    8.  Per  un  periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore
del  presente  regolamento e' consentita la tumulazione, in deroga al
comma  4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno
libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di
tutte le seguenti condizioni:
      a)  il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento, come preventivamente
accertato  dal  comune sulla base della documentazione agli atti, ivi
compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla
base di altri riscontri obiettivi;
      b)  la  tumulazione possa aver luogo con le modalita' di cui al
comma 9;
      c)  il  comune  sia  dotato  del piano cimiteriale nel quale si
prevede  l'adeguamento,  entro  venti anni dall'entrata in vigore del
presente,  regolamento,  di  tutte le sepolture che derogano a quanto
previsto  dal  comma  4. L'adeguamento puo' comportare a carico delle
sepolture  tutte  le  operazioni necessarie per il rispetto di quanto
previsto  dal comma 4, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la
soppressione,   l'inutilizzazione;  resta  ferma,  per  le  sepolture
costituenti  oggetto  di  rapporto  concessorio  gia'  in  essere, la
necessita'  di  prevedere,  in  assenza  di soluzioni alternative, il
rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo
corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo
di   lapidi   e  monumenti  eventualmente  rimossi,  riposizionati  o
ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;
      d)  il  comune  stia  rispettando  la tempistica di adeguamento
prevista dal piano cimiteriale;
      e)  la  tumulazione  sia compatibile con l'adeguamento previsto
dal piano cimiteriale;
      f)  la  deroga  sia  prevista  dal  regolamento comunale. Detto
regolamento,  ove  preveda la deroga, puo' anche darne una disciplina
piu' restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.
    9.  Qualora  non  vi  siano pareti di separazione fra i feretri o
quando  sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro,
devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:
      a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
      b)  dispositivo  atto a ridurre la pressione dei gas, avente le
caratteristiche di cui all'allegato 3;
      c)  separazione  di supporto per ogni feretro, onde evitare che
una cassa ne sostenga direttamente un'altra.
    10.  In mancanza di una o piu' condizioni di cui al comma 8 e, in
ogni  caso,  decorso  il termine di venti anni dall'entrata in vigore
del  presente  regolamento,  nel  loculo,  nella cripta o nella tomba
possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione.
Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di
resti ossei.