Art. 17. Identificazione delle sepolture 1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia e' contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalita' durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volonta' contraria del defunto, nonche' un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero. 2. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal regolamento comunale.