Art. 17.
Identificazione delle sepolture
1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia e'
contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da
materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con
modalita' durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del
nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa
volonta' contraria del defunto, nonche' un identificativo
alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del
cimitero.
2. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari
o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme
e condizioni stabilite dal regolamento comunale.