Art. 17.
                   Identificazione delle sepolture

    1.   Ogni   fossa   di  inumazione,  loculo,  tomba,  nicchia  e'
contraddistinta  da  un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da
materiale  sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con
modalita'  durature  e  non  facilmente alterabili, l'indicazione del
nome,  del  cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa
volonta'   contraria   del   defunto,   nonche'   un   identificativo
alfa-numerico  progressivo  fornito  dal servizio di accettazione del
cimitero.
    2.  Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari
o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme
e condizioni stabilite dal regolamento comunale.