Art. 18.
                     Caratteristiche delle casse

    1.  Nel  caso  in  cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la
cremazione  avvengano  nell'ambito  del  territorio della Regione, le
casse  sono  dotate  dei  requisiti  e  sono  confezionate  nei  modi
stabiliti  nell'allegato  3; negli altri casi i requisiti delle casse
sono  quelli  stabiliti dall'Art. 30 del decreto del Presidente della
Repubblica   10 settembre   1990,  n.  285  (Regolamento  di  Polizia
mortuaria).
    2.  Per  le  inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi
aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
    3.  I  cadaveri  destinati alla tumulazione in loculi stagni sono
racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
    4.  Per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore del
presente  regolamento  e' consentito l'uso di casse con requisiti non
conformi a quanto stabilito all'allegato 3, in ogni caso nel rispetto
di  quanto  previsto  all'Art.  30  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 285/1990.