Art. 18.
Caratteristiche delle casse
1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la
cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le
casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi
stabiliti nell'allegato 3; negli altri casi i requisiti delle casse
sono quelli stabiliti dall'Art. 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia
mortuaria).
2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi
aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono
racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
4. Per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore del
presente regolamento e' consentito l'uso di casse con requisiti non
conformi a quanto stabilito all'allegato 3, in ogni caso nel rispetto
di quanto previsto all'Art. 30 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 285/1990.