Art. 18. Caratteristiche delle casse 1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'Art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria). 2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno. 3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. 4. Per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e' consentito l'uso di casse con requisiti non conformi a quanto stabilito all'allegato 3, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all'Art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.