Art. 19.
                 Crematori e procedure di cremazione

    1.   La   Regione,   nell'ambito  della  pianificazione  prevista
dall'Art. 6 della legge n. 130/2001 individua i crematori esistenti e
quelli da realizzare e i rispettivi bacini di riferimento.
    2.   Nell'ambito  della  pianificazione  e'  previsto  almeno  un
crematorio  per  la  cremazione  di  cadaveri  o  esiti  di  fenomeni
cadaverici trasformativi conservativi contenuti in casse sia di legno
sia di zinco.
    3. I crematori sono costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono
soggetti  alla  vigilanza  del  comune.  Per  i  crematori  di  nuova
costruzione  e'  prevista  una  sala attigua per consentire i riti di
commemorazione civili o religiosi.
    4.  Il  progetto  di  costruzione del crematorio e' approvato dal
comune,  su  parere  favorevole  dell'ARPA da rendersi entro sessanta
giorni  dal  ricevimento  della  richiesta,  ed  e'  corredato da una
relazione  nella  quale sono illustrate le caratteristiche ambientali
del sito e quelle tecniche dell'impianto, nonche' i sistemi di tutela
dell'aria dagli inquinamenti.
    5.  I cadaveri, le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili,
gli  esiti  di  fenomeni  cadaverici trasformativi conservativi sorto
introdotti nel crematorio con accorgimenti idonei all'identificazione
delle ceneri.
    6.  La  gestione  e  manutenzione  dei  crematori  sono svolte da
soggetti  pubblici  o  privati;  qualora l'erogazione del servizio di
cremazione  sia svolta da soggetto che svolge anche attivita' funebri
e' d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'Art. 9, comma 3,
della legge regionale.