Art. 19.
Crematori e procedure di cremazione
1. La Regione, nell'ambito della pianificazione prevista
dall'Art. 6 della legge n. 130/2001 individua i crematori esistenti e
quelli da realizzare e i rispettivi bacini di riferimento.
2. Nell'ambito della pianificazione e' previsto almeno un
crematorio per la cremazione di cadaveri o esiti di fenomeni
cadaverici trasformativi conservativi contenuti in casse sia di legno
sia di zinco.
3. I crematori sono costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono
soggetti alla vigilanza del comune. Per i crematori di nuova
costruzione e' prevista una sala attigua per consentire i riti di
commemorazione civili o religiosi.
4. Il progetto di costruzione del crematorio e' approvato dal
comune, su parere favorevole dell'ARPA da rendersi entro sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta, ed e' corredato da una
relazione nella quale sono illustrate le caratteristiche ambientali
del sito e quelle tecniche dell'impianto, nonche' i sistemi di tutela
dell'aria dagli inquinamenti.
5. I cadaveri, le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili,
gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sorto
introdotti nel crematorio con accorgimenti idonei all'identificazione
delle ceneri.
6. La gestione e manutenzione dei crematori sono svolte da
soggetti pubblici o privati; qualora l'erogazione del servizio di
cremazione sia svolta da soggetto che svolge anche attivita' funebri
e' d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'Art. 9, comma 3,
della legge regionale.