Art. 19. Crematori e procedure di cremazione 1. La Regione, nell'ambito della pianificazione prevista dall'Art. 6 della legge n. 130/2001 individua i crematori esistenti e quelli da realizzare e i rispettivi bacini di riferimento. 2. Nell'ambito della pianificazione e' previsto almeno un crematorio per la cremazione di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi contenuti in casse sia di legno sia di zinco. 3. I crematori sono costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del comune. Per i crematori di nuova costruzione e' prevista una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi. 4. Il progetto di costruzione del crematorio e' approvato dal comune, su parere favorevole dell'ARPA da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, ed e' corredato da una relazione nella quale sono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e quelle tecniche dell'impianto, nonche' i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti. 5. I cadaveri, le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sorto introdotti nel crematorio con accorgimenti idonei all'identificazione delle ceneri. 6. La gestione e manutenzione dei crematori sono svolte da soggetti pubblici o privati; qualora l'erogazione del servizio di cremazione sia svolta da soggetto che svolge anche attivita' funebri e' d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'Art. 9, comma 3, della legge regionale.