Art. 20.
Esumazioni ed estumulazioni
1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le
procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di
scheletrizzazione sono fissati dal comune ai sensi dell'Art. 9, comma
8, lettera b), della legge regionale.
2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del
periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando
siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti
anni se i loculi sono stagni.
3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la
residua durata del diritto d'uso del loculo e' pari ad almeno
vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con
eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il
tempo occorrente.
4. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione
ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, e' data
preventiva pubblicita' dal comune, con pubbliche affissioni all'albo
pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli
elenchi delle sepolture in scadenza.
5. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 viene informata
la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni
cimiteriali, nonche' il trattamento prestabilito per gli esiti dei
fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione,
tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti
esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato
interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di
fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al
trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la
cremazione.
6. I feretri possono essere esumati o estumulati in via
straordinaria prima della scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2,
per:
a) ordine dell'Autorita' giudiziaria;
b) trasporto in altra sepoltura;
c) cremazione.
7. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie,
sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero,
che opera secondo modalita' definite dal comune. La presenza di
personale dell'ASL puo' essere richiesta dal comune qualora sia
necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura
igienico-sanitaria.
8. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi
conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, il
cognome e la data di morte del defunto.
9. Nel trasporto fuori del cimitero di esiti di fenomeni
trasformativi con parti molli o comunque in condizioni da rendere
necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il
contenitore di cui al comma 8 viene racchiuso in una cassa di
materiale facilmente lavabile e sanificabile quale metallo,
vetroresina o similari, il cui coperchio e' collegato al fondo con
guarnizioni a tenuta. La cassa e' tolta prima della successiva
operazione cimiteriale, sia questa l'inumazione, la tumulazione o la
cremazione. In caso di tumulazione si applica l'Art. 18.
10. E' consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei
fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonche'
immediatamente all'esterno del contenitore o del cofano, particolari
sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di
scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da
mummificazione, saponificazione o corificazione, purche' tali
sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del
produttore, ne' inquinanti il suolo o la falda idrica.
11. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici
trasformativi conservativi e' ammessa previa acquisizione
dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente piu' prossimo,
individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o,
nel caso di concorso di piu' parenti dello stesso grado,
dalla maggioranza assoluta di essi.
12. Salvo i casi ordinati dall'autorita' giudiziaria, non possono
essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di
cadavere portatore di radioattivita', a meno che l'ASL dichiari che
esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica
salute.
13. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal comune,
secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ASL competente, da
rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi
inutilmente i quali il parere s'intende favorevole.
14. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed
estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.