Art. 21. Rifiuti cimiteriali 1. Ai rifiuti da attivita' cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme del decreto legislativo 5 febbraio. 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'Art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).