Art. 21.
Rifiuti cimiteriali
1. Ai rifiuti da attivita' cimiteriale, comprese le terre di
scavo, si applicano le norme del decreto legislativo 5 febbraio.
1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio) e del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione
dei rifiuti sanitari a norma dell'Art. 24 della legge 31 luglio 2002,
n. 179).