Art. 21.
                         Rifiuti cimiteriali

    1.  Ai  rifiuti  da  attivita'  cimiteriale, comprese le terre di
scavo,  si  applicano  le  norme  del decreto legislativo 5 febbraio.
1997,  n.  22  (Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE  sui  rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio) e del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione
dei rifiuti sanitari a norma dell'Art. 24 della legge 31 luglio 2002,
n. 179).