Art. 17.
Sostegno  all'informazione  dell'attivita'  associativa,  politica  e
                              sindacale

    1.  Al  fine  di  sostenere  la  pubblicazione  degli  organi  di
informazione   regionali  associativi,  politici  e  sindacali,  sono
concessi,  nei  limiti  della  disponibilita' di bilancio, contributi
nella  misura  del  50  per  cento  delle spese documentate, inerenti
all'acquisto   della  carta,  alla  stampa,  alla  distribuzione  del
periodico  e ai servizi di impaginazione, e, comunque, per un importo
non superiore a Euro 30.000 annui per ogni organo di informazione.
    2. Gli organi di informazione di cui al comma 1 devono:
      a) essere   pubblicati   e   distribuiti   con  cadenza  almeno
bimensile,  per  almeno  venti  numeri  all'anno,  e con una tiratura
minima  di  tremila  copie  per  numero, se organi di informazione di
associazioni  o  enti  senza  finalita' di lucro, o di organizzazioni
sindacali;
      b) essere pubblicati e distribuiti, con cadenza almeno mensile,
per  almeno  dodici  numeri  all'anno,  e  con una tiratura minima di
tremila copie per numero, se organi di partiti o movimenti politici.
    3.  Per  ottenere  i  contributi, i beneficiari di cui al comma 1
presentano  trimestralmente  le domande, formulate su appositi moduli
predisposti  dalla struttura competente e approvati con provvedimento
del  dirigente della stessa struttura. I contributi sono concessi con
deliberazione  della  giunta  regionale,  previa  istruttoria tecnica
effettuata dalla struttura competente.