Art. 17. Sostegno all'informazione dell'attivita' associativa, politica e sindacale 1. Al fine di sostenere la pubblicazione degli organi di informazione regionali associativi, politici e sindacali, sono concessi, nei limiti della disponibilita' di bilancio, contributi nella misura del 50 per cento delle spese documentate, inerenti all'acquisto della carta, alla stampa, alla distribuzione del periodico e ai servizi di impaginazione, e, comunque, per un importo non superiore a Euro 30.000 annui per ogni organo di informazione. 2. Gli organi di informazione di cui al comma 1 devono: a) essere pubblicati e distribuiti con cadenza almeno bimensile, per almeno venti numeri all'anno, e con una tiratura minima di tremila copie per numero, se organi di informazione di associazioni o enti senza finalita' di lucro, o di organizzazioni sindacali; b) essere pubblicati e distribuiti, con cadenza almeno mensile, per almeno dodici numeri all'anno, e con una tiratura minima di tremila copie per numero, se organi di partiti o movimenti politici. 3. Per ottenere i contributi, i beneficiari di cui al comma 1 presentano trimestralmente le domande, formulate su appositi moduli predisposti dalla struttura competente e approvati con provvedimento del dirigente della stessa struttura. I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale, previa istruttoria tecnica effettuata dalla struttura competente.