Art. 18. Formazione e aggiornamento professionale 1. La Regione, nell'ambito dei programmi regionali di formazione professionale, promuove la realizzazione di specifici corsi per gli operatori del settore, anche in collaborazione con altri enti, pubblici e privati, nonche' di iniziative di aggiornamento professionale da effettuarsi d'intesa con l'ordine dei giornalisti della Valle d'Aosta.