Art. 18.
              Formazione e aggiornamento professionale

    1.  La Regione, nell'ambito dei programmi regionali di formazione
professionale,  promuove  la realizzazione di specifici corsi per gli
operatori  del  settore,  anche  in  collaborazione  con  altri enti,
pubblici   e   privati,   nonche'   di  iniziative  di  aggiornamento
professionale  da  effettuarsi  d'intesa con l'ordine dei giornalisti
della Valle d'Aosta.