Art. 27.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione con effetto dal 1° gennaio 2005.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.

      L'Aquila, 13 dicembre 2004

                                PACE