Art. 11. Linee di attuazione 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente. legge, la giunta regionale, acquisito il parere della commissione speciale per la vigilanza e la difesa contro la camorra e la criminalita' del consiglio regionale, adotta le linee per l'attuazione che sanciscono i criteri, i tempi e le modalita' di finanziamento delle attivita' previste dalla presente legge nei limiti degli stanziamenti di cui alla legge di bilancio annuale.