Art. 11.
                         Linee di attuazione
    1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente.
legge,  la  giunta  regionale,  acquisito il parere della commissione
speciale  per  la  vigilanza  e  la  difesa  contro  la  camorra e la
criminalita'   del   consiglio   regionale,   adotta   le  linee  per
l'attuazione  che  sanciscono  i  criteri,  i tempi e le modalita' di
finanziamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente  legge nei
limiti degli stanziamenti di cui alla legge di bilancio annuale.