Art. 29. Autonomia funzionale e contabile del consiglio regionale 1. Il consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attivita', ha autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale. 2. Il bilancio e il rendiconto del consiglio sono deliberati dall'ufficio di presidenza, approvati dal consiglio e allegati al bilancio e al rendiconto della Regione.