Art. 29.
      Autonomia funzionale e contabile del consiglio regionale

    1.  Il  consiglio  regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e
nell'espletamento  delle  sue  attivita',  ha  autonomia  funzionale,
finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale.
    2.  Il  bilancio  e  il  rendiconto del consiglio sono deliberati
dall'ufficio  di  presidenza,  approvati  dal consiglio e allegati al
bilancio e al rendiconto della Regione.