Art. 32.
              Poteri di consultazione delle commissioni

    1.  Le  commissioni  permanenti  e  speciali  hanno  facolta'  di
sentire,  in  funzione  della  materia trattata, i rappresentanti e i
dirigenti   degli   enti  locali,  i  sindacati  dei  lavoratori,  le
organizzazioni   di   categoria,   le  associazioni,  le  istituzioni
scientifiche e culturali e gli altri organismi sociali.
    2.  Le  commissioni  possono avvalersi di esperti, entro i limiti
fissati dal regolamento o deliberati dal consiglio regionale.
    3.  E'  esclusa  in  ogni caso la partecipazione e la presenza di
membri  estranei al consiglio alle sedute delle commissioni in cui si
procede  alla  stesura  e  all'approvazione di documenti, relazioni e
pareri.
    4.  Le  commissioni  possono  effettuare sopralluoghi o delegarvi
alcuni  dei  propri  componenti,  secondo  le modalita' stabilite dal
regolamento.