Art. 32. Poteri di consultazione delle commissioni 1. Le commissioni permanenti e speciali hanno facolta' di sentire, in funzione della materia trattata, i rappresentanti e i dirigenti degli enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le associazioni, le istituzioni scientifiche e culturali e gli altri organismi sociali. 2. Le commissioni possono avvalersi di esperti, entro i limiti fissati dal regolamento o deliberati dal consiglio regionale. 3. E' esclusa in ogni caso la partecipazione e la presenza di membri estranei al consiglio alle sedute delle commissioni in cui si procede alla stesura e all'approvazione di documenti, relazioni e pareri. 4. Le commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalita' stabilite dal regolamento.