Art. 33. Rapporti delle commissioni permanenti e speciali con la giunta regionale 1. Il presidente della giunta o un assessore da lui delegato ha facolta' di partecipare ai lavori delle commissioni. 2. Qualora il presidente della giunta non partecipi a tali lavori, ne' abbia delegato alcun assessore a rappresentarlo, le commissioni hanno facolta' di richiederne l'intervento. 3. Le commissioni hanno altresi' facolta' di richiedere l'intervento degli assessori, di titolari degli uffici dell'amministrazione regionale e, sentito il presidente del consiglio, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione per sentirli sulle materie e sugli atti di loro competenza. 4. Le commissioni presentano le loro conclusioni con un'unica relazione oppure con una relazione di maggioranza e una o piu' relazioni di minoranza. 5. I membri della giunta non possono presiedere le commissioni del consiglio.