Art. 33.
Rapporti  delle  commissioni  permanenti  e  speciali  con  la giunta
                              regionale

    1.  Il  presidente della giunta o un assessore da lui delegato ha
facolta' di partecipare ai lavori delle commissioni.
    2.  Qualora  il  presidente  della  giunta  non  partecipi a tali
lavori,  ne'  abbia  delegato  alcun  assessore  a rappresentarlo, le
commissioni hanno facolta' di richiederne l'intervento.
    3.   Le   commissioni   hanno  altresi'  facolta'  di  richiedere
l'intervento    degli    assessori,    di   titolari   degli   uffici
dell'amministrazione   regionale   e,   sentito   il  presidente  del
consiglio,  degli  amministratori  e dei dirigenti degli enti e delle
aziende  dipendenti  dalla Regione per sentirli sulle materie e sugli
atti di loro competenza.
    4.  Le  commissioni  presentano  le loro conclusioni con un'unica
relazione  oppure  con  una  relazione  di  maggioranza  e una o piu'
relazioni di minoranza.
    5.  I  membri  della giunta non possono presiedere le commissioni
del consiglio.