Art. 40. Sessioni straordinarie del consiglio regionale 1. Il consiglio regionale si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati, lo disponga il presidente del consiglio o ne facciano richiesta il presidente della giunta regionale o un quinto dei consiglieri in carica. 2. La seduta ha luogo entro quindici giorni dalla data in cui la richiesta e' pervenuta alla presidenza del consiglio. 3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la seduta del consiglio si tiene, su iniziativa di chi ha richiesto la convocazione straordinaria, nei successivi dieci giorni, con il consueto preavviso e con all'ordine del giorno gli stessi oggetti indicati nella richiesta di convocazione. 4. La convocazione di cui al comma e' effettuata dal consigliere richiedente piu' anziano di eta'.