Art. 40.
           Sessioni straordinarie del consiglio regionale

    1.  Il  consiglio regionale si riunisce in sessione straordinaria
ogni  qualvolta,  per  oggetti determinati, lo disponga il presidente
del  consiglio  o  ne  facciano  richiesta il presidente della giunta
regionale o un quinto dei consiglieri in carica.
    2.  La seduta ha luogo entro quindici giorni dalla data in cui la
richiesta e' pervenuta alla presidenza del consiglio.
    3.  Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma  2,  la seduta del
consiglio si tiene, su iniziativa di chi ha richiesto la convocazione
straordinaria, nei successivi dieci giorni, con il consueto preavviso
e  con  all'ordine  del  giorno  gli  stessi  oggetti  indicati nella
richiesta di convocazione.
    4.  La convocazione di cui al comma e' effettuata dal consigliere
richiedente piu' anziano di eta'.