Art. 42. Sessione per la legge comunitaria regionale 1. La Regione, con legge comunitaria regionale, adegua periodicamente la propria normativa all'ordinamento comunitario. 2. I lavori del consiglio regionale per l'approvazione della legge comunitaria regionale sono organizzati in una apposita sessione da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno. 3. Il presidente del consiglio regionale fissa in anticipo il giorno e l'ora della votazione finale, secondo quanto disciplinato dal regolamento.