Art. 42.
             Sessione per la legge comunitaria regionale

    1.   La   Regione,   con   legge  comunitaria  regionale,  adegua
periodicamente la propria normativa all'ordinamento comunitario.
    2.  I  lavori  del  consiglio  regionale per l'approvazione della
legge comunitaria regionale sono organizzati in una apposita sessione
da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno.
    3.  Il  presidente  del  consiglio regionale fissa in anticipo il
giorno  e  l'ora  della votazione finale, secondo quanto disciplinato
dal regolamento.