Art. 30. Modalita' di esercizio 1. L'esercizio dell'impianto deve svolgersi secondo le modalita' e prescrizioni fissate nel regolamento di esercizio, nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dei servizi di trasporto pubblico mediante impianti fissi e in ottemperanza alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione all'esercizio, nonche' alle altre disposizioni eventualmente impartite dall'ente concedente e dai competenti uffici centrali o periferici del Ministero dei trasporti. 2. Il regolamento di esercizio di cui al precedente comma deve essere approvato dalla Regione Abruzzo unitamente al progetto esecutivo. 3. Ogni impianto deve essere diretto da un direttore o responsabile dell'esercizio, da nominare prima dell'apertura al pubblico esercizio secondo le norme di cui all'Art. 89 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, e deve prevedere il personale necessario, regolarmente abilitato, in possesso delle qualifiche previste dalla normativa vigente. 4. I nominativi del responsabile e del personale di linea e di stazione, con le mansioni a ciascuno assegnate, devono essere comunicati alla Regione ed al competente USTIF per i provvedimenti previsti dagli articoli 90 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e sue modifiche ed integrazioni. 5. L'assenso regionale di cui all'Art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica predetto e' rilasciato dal servizio competente.