Art. 30.
                       Modalita' di esercizio
    1.  L'esercizio dell'impianto deve svolgersi secondo le modalita'
e  prescrizioni  fissate  nel  regolamento di esercizio, nel rispetto
delle  vigenti  norme  in materia di polizia, sicurezza e regolarita'
dei  servizi  di  trasporto  pubblico  mediante  impianti  fissi e in
ottemperanza  alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento
di  concessione  o  autorizzazione  all'esercizio, nonche' alle altre
disposizioni  eventualmente  impartite  dall'ente  concedente  e  dai
competenti uffici centrali o periferici del Ministero dei trasporti.
    2.  Il  regolamento  di esercizio di cui al precedente comma deve
essere   approvato  dalla  Regione  Abruzzo  unitamente  al  progetto
esecutivo.
    3.   Ogni   impianto  deve  essere  diretto  da  un  direttore  o
responsabile  dell'esercizio,  da  nominare  prima  dell'apertura  al
pubblico  esercizio  secondo  le  norme  di cui all'Art. 89 e ss. del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  753 del 1980, e deve
prevedere   il   personale  necessario,  regolarmente  abilitato,  in
possesso delle qualifiche previste dalla normativa vigente.
    4.  I  nominativi  del responsabile e del personale di linea e di
stazione,  con  le  mansioni  a  ciascuno  assegnate,  devono  essere
comunicati  alla  Regione  ed al competente USTIF per i provvedimenti
previsti  dagli  articoli 90  e  102 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e sue modifiche ed integrazioni.
    5.  L'assenso  regionale  di  cui  all'Art.  90  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  predetto  e'  rilasciato  dal servizio
competente.