Art. 32.
          Tariffe, orari, obblighi vari del concessionario
    1.  Le  tariffe,  i  periodi,  gli  orari e le altre modalita' di
esercizio  sono  comunicati  al  Servizio competente il quale dispone
ispezioni ed accertamenti atti a verificarne l'ottemperanza.
    2. E' fatto obbligo al concessionario:
      a) di  esporre, ben visibili al pubblico, le tariffe, gli orari
di servizio e le condizioni generali di contratto;
      b) di  adottare sull'impianto segnaletica di tipologia conforme
a quella prevista dal regolamento di esecuzione della presente legge;
      c) di  trasportare gratuitamente la corrispondenza postale e il
materiale  di  approvvigionamento  destinato  agli  esercizi  ed alle
attivita' interne all'area sciabile attrezzata.
    3.   I  concessionari  possono  stabilire  speciali  tariffe  per
determinate categorie di utenti.