Art. 34.
 Agibilita' delle aree di imbarco e sbarco e delle piste di risalita
    1.  Tutte le superfici innevate o non, destinate al trasferimento
degli  utenti  dagli  impianti alle piste e viceversa o alla risalita
mediante  sciovie  devono  essere  mantenute  in perfetta agibilita',
prive  di  ostacoli  o  sporgenze,  e  con  andamento longitudinale e
trasversale  tale  da  non  creare  pericoli  o accelerazioni per gli
utenti.