Art. 34. Agibilita' delle aree di imbarco e sbarco e delle piste di risalita 1. Tutte le superfici innevate o non, destinate al trasferimento degli utenti dagli impianti alle piste e viceversa o alla risalita mediante sciovie devono essere mantenute in perfetta agibilita', prive di ostacoli o sporgenze, e con andamento longitudinale e trasversale tale da non creare pericoli o accelerazioni per gli utenti.