Art. 36. Disposizioni per gli utenti 1. I passeggeri in attesa, durante il trasporto e a termine dello stesso devono comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo la sicurezza dell'impianto e degli altri passeggeri e da non ostacolare comunque la regolarita' della marcia e lo svolgimento del servizio. 2. I passeggeri devono vigilare, in cooperazione con il personale di linea e di stazione addetto, sulla propria incolumita' ed osservare tutte le norme di comune prudenza oltre che di legge.