Art. 36.
                     Disposizioni per gli utenti
    1. I passeggeri in attesa, durante il trasporto e a termine dello
stesso  devono comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo la
sicurezza  dell'impianto e degli altri passeggeri e da non ostacolare
comunque la regolarita' della marcia e lo svolgimento del servizio.
    2. I passeggeri devono vigilare, in cooperazione con il personale
di  linea  e  di  stazione  addetto,  sulla  propria  incolumita'  ed
osservare tutte le norme di comune prudenza oltre che di legge.