Art. 10. Costituzione obbligatoria dell'autorita' d'ambito 1. Decorso inutilmente l'ultimo termine di cui all'Art. 9, comma 7, la giunta regionale, previa diffida agli enti inadempienti, nomina un commissario il quale provvede in via sostitutiva all'adozione degli atti e le cui funzioni cessano decorsi trenta giorni dalla nomina del presidente dell'autorita' d'ambito. 2. Gli oneri conseguenti all'attivita' del commissario sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.