Art. 10.
          Costituzione obbligatoria dell'autorita' d'ambito

    1.  Decorso inutilmente l'ultimo termine di cui all'Art. 9, comma
7, la giunta regionale, previa diffida agli enti inadempienti, nomina
un  commissario  il  quale  provvede  in via sostitutiva all'adozione
degli  atti  e  le  cui  funzioni cessano decorsi trenta giorni dalla
nomina del presidente dell'autorita' d'ambito.
    2. Gli oneri conseguenti all'attivita' del commissario sono posti
a carico del bilancio dell'ente inadempiente.