Art. 11.
                       Priorita' di intervento

    1.  Le  politiche  attive  del  lavoro,  nel  perseguimento delle
finalita' di cui all'Art. 8, sono rivolte in via prioritaria a:
      a) le  persone  con  disabilita', con particolare riferimento a
quanto previsto alla sezione III;
      b) le persone di cui all'Art. 4 della legge 8 novembre 1991, n.
381 (Disciplina delle cooperative sociali);
      c) le  persone che rientrano nei casi previsti dall'Art. 18 del
decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla condizione dello straniero);
      d) le  persone  occupate,  per  un  tempo  prolungato o in modo
reiterato,  con  rapporti  di  lavoro anche autonomi e che si trovino
nelle condizioni di cui all'Art. 13, comma 2;
      e) le  persone,  anche  occupate  con  rapporti  stagionali,  a
rischio  di  esclusione  o  di depauperamento professionale che possa
comportare la perdita del lavoro;
      f) le persone di eta' superiore a quarantacinque anni, prive di
occupazione od interessate dai processi di cui alle lettere g) e h);
      g) le  persone  che  rientrano  nel  mercato  del  lavoro  dopo
prolungati periodi di assenza anche per motivi di cura familiare;
      h) i  lavoratori  interessati da processi di riorganizzazione o
riconversione, con particolare riferimento a quanto previsto all'Art.
16.
    2.  Nell'ambito  delle  categorie  di persone di cui al comma 1 a
parita'  di  condizioni viene individuata ulteriore priorita' per gli
interventi a favore delle donne, secondo modalita' attuative definite
dalle amministrazioni competenti.
    3.  Gli  interventi  di  cui  al comma 1, lettere d), e), f) e g)
vengono realizzati con particolare riferimento a quanto previsto agli
articoli 13 e 14.
    4.  La giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'Art. 6,
puo'  definire  ulteriori priorita' d'intervento rivolte alle persone
che abbiano difficolta' all'inserimento o al reinserimento lavorativo
di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  2204/2002  della Commissione, del
5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.
    5.  La  normativa  comunitaria  di  cui al comma 4 e la normativa
nazionale  di  cui  al  comma 1,  lettere b)  e  c)  costituiscono il
riferimento  per  l'individuazione  delle  persone  in  condizione di
svantaggio rispetto al lavoro.
    6.  La giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'Art. 6,
puo',  inoltre, definire priorita' territoriali, con riferimento alle
aree   con   difficolta'  socio-economiche,  come  individuate  dalla
normativa  comunitaria,  statale  e  regionale,  oltre  che  a quelle
interessate dai programmi speciali d'area ed alle zone montane di cui
alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (legge per la montagna).