Art. 11. Priorita' di intervento 1. Le politiche attive del lavoro, nel perseguimento delle finalita' di cui all'Art. 8, sono rivolte in via prioritaria a: a) le persone con disabilita', con particolare riferimento a quanto previsto alla sezione III; b) le persone di cui all'Art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali); c) le persone che rientrano nei casi previsti dall'Art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); d) le persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato, con rapporti di lavoro anche autonomi e che si trovino nelle condizioni di cui all'Art. 13, comma 2; e) le persone, anche occupate con rapporti stagionali, a rischio di esclusione o di depauperamento professionale che possa comportare la perdita del lavoro; f) le persone di eta' superiore a quarantacinque anni, prive di occupazione od interessate dai processi di cui alle lettere g) e h); g) le persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza anche per motivi di cura familiare; h) i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o riconversione, con particolare riferimento a quanto previsto all'Art. 16. 2. Nell'ambito delle categorie di persone di cui al comma 1 a parita' di condizioni viene individuata ulteriore priorita' per gli interventi a favore delle donne, secondo modalita' attuative definite dalle amministrazioni competenti. 3. Gli interventi di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) vengono realizzati con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 13 e 14. 4. La giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'Art. 6, puo' definire ulteriori priorita' d'intervento rivolte alle persone che abbiano difficolta' all'inserimento o al reinserimento lavorativo di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione. 5. La normativa comunitaria di cui al comma 4 e la normativa nazionale di cui al comma 1, lettere b) e c) costituiscono il riferimento per l'individuazione delle persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro. 6. La giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'Art. 6, puo', inoltre, definire priorita' territoriali, con riferimento alle aree con difficolta' socio-economiche, come individuate dalla normativa comunitaria, statale e regionale, oltre che a quelle interessate dai programmi speciali d'area ed alle zone montane di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (legge per la montagna).