Art. 12.
Incentivi  all'assunzione  di  persone  in  condizione  di svantaggio
                         rispetto al lavoro

    1.  Le  Province,  in  coerenza  con  gli  indirizzi ed i criteri
generali  definiti  dalla  Regione,  programmano ed erogano, mediante
procedimento  ad  evidenza  pubblica,  incentivi  per l'assunzione di
persone  rientranti  nelle  priorita'  di  cui  all'Art. 11, comma 1,
lettere a), b), c), f) e comma 4.