Art. 12. Incentivi all'assunzione di persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro 1. Le Province, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri generali definiti dalla Regione, programmano ed erogano, mediante procedimento ad evidenza pubblica, incentivi per l'assunzione di persone rientranti nelle priorita' di cui all'Art. 11, comma 1, lettere a), b), c), f) e comma 4.