Art. 13.
              Sostegno alla stabilizzazione del lavoro

    1.  Al  fine di sostenere l'acquisizione di condizioni lavorative
stabili,  in  coerenza  con  i  principi  e gli obiettivi dell'Unione
europea e in particolare della direttiva 1999/1970/CEE del Consiglio,
del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul
lavoro  a  tempo  determinato,  nella quale si assume il contratto di
lavoro  a  tempo  indeterminato  quale  forma  comune dei rapporti di
lavoro,  la  Regione  e  le  province,  nell'ambito  delle rispettive
competenze,   intervengono,  in  relazione  al  mercato  del  lavoro,
mediante:
      a) incentivi   alla   trasformazione   in  rapporti  di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato delle situazioni ad elevato rischio
di  precarizzazione  di  cui  all'Art.  11, comma 1, lettera d); tali
incentivi  si  applicano  anche  alle  trasformazioni nella forma del
socio  lavoratore  di  cooperativa come definito dalla legge 3 aprile
2001,    n.    142   (Revisione   della   legislazione   in   materia
cooperativistica,  con  particolare  riferimento  alla  posizione del
socio lavoratore);
      b) concessione    di    assegni    formativi    individuali   e
predisposizione   di  percorsi  formativi  qualificati  a  favore  di
lavoratori  occupati sulla base di rapporti di lavoro non subordinati
e  dei  rapporti  di cui all'Art. 11, comma 1, lettera d), al fine di
favorirne   l'occupabilita'   attraverso   il   rafforzamento   delle
competenze;
      c) offerta  alle  persone  di  servizi e strumenti, fra i quali
anche   i   bilanci   di   competenza,   per  valorizzare  e  rendere
riconoscibili  le  competenze acquisite con le esperienze lavorative,
ivi  comprese  quelle  maturate nell'ambito di rapporti di lavoro non
subordinato, ed i percorsi di istruzione e formazione professionale;
      d) sostegno    ai    processi   aziendali   di   trasformazione
organizzativa   e   di   innovazione   tecnologica  finalizzati  alla
stabilizzazione del lavoro.
    2.  Al  fine  di modulare gli interventi del presente articolo in
relazione   alla   diffusione   delle   tipologie   contrattuali   ed
all'andamento del mercato del lavoro, la giunta regionale stabilisce,
sulla  base  delle  previsioni  del  piano annuale di cui all'Art. 3,
comma 3,  sentiti  gli  organismi  di  cui  all'Art. 6, i criteri per
l'assegnazione  da  parte  delle  province,  previo  procedimento  ad
evidenza  pubblica, degli incentivi di cui al comma 1, lettera a). Ai
fini dell'erogazione di tali incentivi la giunta regionale stabilisce
altresi',  secondo  lo  stesso  procedimento,  le  condizioni che, in
relazione  alla  natura  dei  rapporti  di  lavoro ed alle situazioni
personali,  comportano elevato rischio di precarizzazione, nonche' le
caratteristiche,    quali    quelle    dimensionali,   settoriali   e
territoriali,  delle  imprese,  che  devono,  comunque,  operare  nel
rispetto delle condizioni normative e contrattuali vigenti.
    3.  La  giunta  regionale  stabilisce  altresi',  a  seguito  dei
processi  di  collaborazione istituzionale e di concertazione sociale
di  cui  all'Art.  6,  i  criteri  e le modalita' di attuazione degli
interventi di cui al comma 1, lettera d).
    4.  La  Regione  e  le  province  promuovono accordi fra le parti
sociali,  a livello settoriale o territoriale, diretti a sostenere un
utilizzo  della  normativa  sui  rapporti di lavoro e degli strumenti
contrattuali  orientato  verso  il  miglioramento  della qualita' del
lavoro  e  degli  strumenti  di  tutela  e  di  stabilizzazione delle
condizioni  lavorative,  nonche'  a  favorire  il  consolidamento sul
territorio degli insediamenti produttivi.