Art. 14.
             Conciliazione tra tempi di lavoro e di cura

    1.  Al  fine  di  promuovere  condizioni  di pari opportunita' di
accesso,  permanenza  e  progressione  di  carriera  nel  mercato del
lavoro,  la  Regione  e  le  province  nell'ambito  delle  rispettive
competenze,  coerentemente con le finalita' di cui alla legge 8 marzo
2000,  n.  53  (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della
paternita',  per  il  diritto  alla  cura  e alla formazione e per il
coordinamento  dei  tempi  delle  citta),  perseguono  l'obiettivo di
favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.
    2.  In  relazione  alle  finalita'  del  comma 1  la Regione e le
province, anche promuovendo accordi con le parti sociali:
      a) sostengono,  in  relazione  ad accordi fra le parti sociali,
progetti specifici di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, da
realizzare nei diversi ambiti produttivi, per la messa a disposizione
di   servizi   territoriali   di  supporto  alla  conciliazione,  con
particolare  riferimento  all'organizzazione  dell'orario  di lavoro,
all'utilizzo del lavoro a tempo parziale e del telelavoro;
      b) erogano  gli  assegni di servizio di cui all'Art. 10 volti a
favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, nonche' la
progressione  di  carriera,  di  persone  a rischio di esclusione per
carichi di cura;
      c) sostengono,  in  relazione  ad accordi fra le parti sociali,
processi   di   riorganizzazione  del  lavoro  volti  a  favorire  la
conciliazione,  anche  in  riferimento  all'utilizzo  del rapporto di
lavoro   a   tempo  parziale,  qualora  richiesto  dal  lavoratore  e
rispondente alle esigenze di conciliazione espresse.
    3.  Gli assegni di servizio di cui al comma 2, lettera b) possono
prevedere, a fronte di esigenze certificate, il sostegno ai costi per
attivita'  di  cura  ed  assistenza  dei  lavoratori interessati o di
persone  a  loro  carico.  Nel  caso  di lavoratori occupati in forme
diverse  da  quelle  del  lavoro  subordinato gli assegni di servizio
possono  essere  altresi'  previsti,  sulla base di criteri operativi
definiti  dalla  giunta  regionale, per l'acquisizione di prestazioni
lavorative,  che  sostituiscano  l'impegno  dell'interessato a fronte
della sua inoperativita', a seguito di maternita' o paternita' ovvero
di  certificate  esigenze  di  cura  ed  assistenza personali o delle
persone a suo carico.
    4.  In coerenza con i principi dell'Unione europea in ordine alla
dimensione  trasversale  della  priorita'  di genere, la Regione e le
province programmano, sentite le parti sociali, in collaborazione con
i comuni e con le associazioni del terzo settore, azioni e interventi
per  perseguire  le  finalita'  del  comma 1 nei diversi ambiti delle
politiche attive del lavoro.