Art. 14. Conciliazione tra tempi di lavoro e di cura 1. Al fine di promuovere condizioni di pari opportunita' di accesso, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro, la Regione e le province nell'ambito delle rispettive competenze, coerentemente con le finalita' di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta), perseguono l'obiettivo di favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura. 2. In relazione alle finalita' del comma 1 la Regione e le province, anche promuovendo accordi con le parti sociali: a) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, progetti specifici di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, da realizzare nei diversi ambiti produttivi, per la messa a disposizione di servizi territoriali di supporto alla conciliazione, con particolare riferimento all'organizzazione dell'orario di lavoro, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale e del telelavoro; b) erogano gli assegni di servizio di cui all'Art. 10 volti a favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, nonche' la progressione di carriera, di persone a rischio di esclusione per carichi di cura; c) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, processi di riorganizzazione del lavoro volti a favorire la conciliazione, anche in riferimento all'utilizzo del rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora richiesto dal lavoratore e rispondente alle esigenze di conciliazione espresse. 3. Gli assegni di servizio di cui al comma 2, lettera b) possono prevedere, a fronte di esigenze certificate, il sostegno ai costi per attivita' di cura ed assistenza dei lavoratori interessati o di persone a loro carico. Nel caso di lavoratori occupati in forme diverse da quelle del lavoro subordinato gli assegni di servizio possono essere altresi' previsti, sulla base di criteri operativi definiti dalla giunta regionale, per l'acquisizione di prestazioni lavorative, che sostituiscano l'impegno dell'interessato a fronte della sua inoperativita', a seguito di maternita' o paternita' ovvero di certificate esigenze di cura ed assistenza personali o delle persone a suo carico. 4. In coerenza con i principi dell'Unione europea in ordine alla dimensione trasversale della priorita' di genere, la Regione e le province programmano, sentite le parti sociali, in collaborazione con i comuni e con le associazioni del terzo settore, azioni e interventi per perseguire le finalita' del comma 1 nei diversi ambiti delle politiche attive del lavoro.