Art. 15.
                Mobilita' territoriale dei lavoratori

    1. La Regione, le province ed i comuni perseguono l'obiettivo del
sostegno  ai  processi  di  mobilita' territoriale dei lavoratori, al
fine  della  valorizzazione delle competenze professionali e del loro
reperimento,  anche  riferiti  a cittadini stranieri immigrati di cui
all'Art.  2  della  legge regionale n. 5 del 2004, mediante misure di
accoglienza    ed   integrazione   sociale,   nonche'   di   sostegno
all'inserimento     lavorativo     anche     attraverso     soluzioni
autoimprenditoriali, ed alla formazione per lo sviluppo professionale
dei lavoratori interessati.
    2.  Per  la  realizzazione  delle  finalita' di cui al comma 1 la
Regione  e le province nell'ambito delle rispettive competenze, anche
attraverso  iniziative  ed accordi interregionali, e previo confronto
negli organismi di cui agli articoli 6 e 7:
      a) promuovono ed organizzano, nell'ambito del sistema regionale
dei   servizi  per  il  lavoro,  l'informazione,  l'orientamento,  la
preselezione  e  l'incrocio fra domanda ed offerta sulle opportunita'
di lavoro, anche stagionale, e di tirocinio;
      b) promuovono,  attraverso  accordi  con altre Regioni,comuni e
parti  sociali,  un'adeguata  offerta  formativa,  realizzabile anche
nelle  aree  d'origine  dei  lavoratori, e la messa a disposizione di
tirocini formativi e di orientamento, da realizzarsi presso datori di
lavoro del territorio regionale;
      c) promuovono    intese    con   comuni,   parti   sociali   ed
organizzazioni   pubbliche  e  private,  dirette  a  facilitare,  con
particolare  riferimento  al raccordo con le politiche di istruzione,
formazione   ed  abitative,  l'integrazione  sociale  dei  lavoratori
interessati e delle loro famiglie.