Art. 15. Mobilita' territoriale dei lavoratori 1. La Regione, le province ed i comuni perseguono l'obiettivo del sostegno ai processi di mobilita' territoriale dei lavoratori, al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento, anche riferiti a cittadini stranieri immigrati di cui all'Art. 2 della legge regionale n. 5 del 2004, mediante misure di accoglienza ed integrazione sociale, nonche' di sostegno all'inserimento lavorativo anche attraverso soluzioni autoimprenditoriali, ed alla formazione per lo sviluppo professionale dei lavoratori interessati. 2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1 la Regione e le province nell'ambito delle rispettive competenze, anche attraverso iniziative ed accordi interregionali, e previo confronto negli organismi di cui agli articoli 6 e 7: a) promuovono ed organizzano, nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro, l'informazione, l'orientamento, la preselezione e l'incrocio fra domanda ed offerta sulle opportunita' di lavoro, anche stagionale, e di tirocinio; b) promuovono, attraverso accordi con altre Regioni,comuni e parti sociali, un'adeguata offerta formativa, realizzabile anche nelle aree d'origine dei lavoratori, e la messa a disposizione di tirocini formativi e di orientamento, da realizzarsi presso datori di lavoro del territorio regionale; c) promuovono intese con comuni, parti sociali ed organizzazioni pubbliche e private, dirette a facilitare, con particolare riferimento al raccordo con le politiche di istruzione, formazione ed abitative, l'integrazione sociale dei lavoratori interessati e delle loro famiglie.