Art. 16.
                         Crisi occupazionali

    1.  La  Regione,  le  province  ed  i  comuni,  nell'ambito delle
rispettive  competenze  e in concorso con le parti sociali pongono in
essere,  anche  mediante  specifiche intese, azioni volte a prevenire
situazioni  di  crisi  occupazionale  e  ad  attenuarne  gli  effetti
negativi  sui  lavoratori,  sul  sistema produttivo e sul territorio.
Intervengono  altresi'  nelle procedure relative alle crisi aziendali
di cui all'Art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997.
    2. Le azioni di cui al comma 1 sono finalizzate in particolare a:
      a) coordinare   gli  interventi  delle  amministrazioni  locali
interessate;
      b) assicurare  lo  svolgimento  delle  procedure di confronto e
concertazione fra le parti;
      c) sostenere,  anche  attraverso  le  forme di cui all'Art. 10,
comma 5,  processi  di  trasformazione o riorganizzazione economica e
produttiva  diretti  al  mantenimento delle condizioni occupazionali,
nonche'  l'azione  degli enti bilaterali di cui all'Art. 10, comma 5,
volta  all'individuazione  di  soluzioni,  anche imprenditoriali, per
salvaguardare   l'occupazione   ed   il   patrimonio  produttivo,  di
conoscenze e di competenze;
      d) sostenere      progetti     diretti     alla     formazione,
all'orientamento,  alla  riqualificazione.  ed  al  reinserimento dei
lavoratori  interessati,  anche  promuovendo  l'adozione  di apposite
misure di accompagnamento.
    3.  La giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'Art. 6,
adotta  indirizzi  operativi  in  ordine  agli  interventi  di cui al
comma 1.