Art. 12.
         Trasferimenti per l'esercizio integrato di funzioni
    1.  E'  istituito  un  fondo  per il finanziamento delle funzioni
svolte dai comuni in forma associata.
    2.  A  valere  sul fondo sono assicurati trasferimenti finanziari
per  favorire la stabilita' delle gestioni associate e l'integrazione
dei comuni associati fra loro. I trasferimenti sono disposti a favore
delle  unioni di comuni e delle comunita' montane e di altre forme di
gestione  associata  i  cui ambiti territoriali siano coerenti con le
previsioni del piano degli ambiti ottimali di cui all'Art. 2.
    3. Il fondo e' ripartito:
      a) per  il  5  per  cento  in  parti  uguali fra tutte le forme
associative  costituite  nei tre anni precedenti quello di erogazione
dei fondi;
      b) per  il  10 per cento in base alla popolazione residente nei
comuni aderenti;
      c) per  il  10  per  cento  in  base alla estensione, calcolata
sommando le superfici del territorio dei comuni aderenti;
      d) per il 15 per cento in base al numero dei comuni aderenti;
      e) per  il  50  per  cento in base alle funzioni esercitate, in
modo  da  premiare  le  forme  di  gestione  associata che esercitano
il maggior numero di funzioni;
      f) per  il  10  per  cento  fra  le  forme associative di nuova
istituzione  per  contributi  una  tantum di avvio; le disponibilita'
residue  per  carenza  di nuove istituzioni si sommano a quelle della
lettera e) e vengono ripartite coi medesimi criteri.
    4.  Per  il  trasferimento dei fondi previsti dalla lettera e) si
tiene   conto  esclusivamente  delle  funzioni  esercitate  in  forma
associata  da  almeno  i tre quinti dei comuni che aderiscono. Non si
considerano  gli  enti  che  esercitano  in  forma associata una sola
funzione.  Il  trasferimento  e maggiore  per  le funzioni esercitate
tramite   uffici   comuni   o  che  comunque  implicano  una maggiore
integrazione fra gli uffici ed il personale dei comuni aderenti.
    5.  Le  risorse  trasferite  ai  sensi del presente articolo sono
destinate  alla  copertura  dei  costi delle funzioni svolte in forma
associata, al loro ampliamento ed al miglioramento dei servizi.
    6.  All'assegnazione dei fondi provvede annualmente l'assessorato
degli enti locali.