Art. 12. Trasferimenti per l'esercizio integrato di funzioni 1. E' istituito un fondo per il finanziamento delle funzioni svolte dai comuni in forma associata. 2. A valere sul fondo sono assicurati trasferimenti finanziari per favorire la stabilita' delle gestioni associate e l'integrazione dei comuni associati fra loro. I trasferimenti sono disposti a favore delle unioni di comuni e delle comunita' montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del piano degli ambiti ottimali di cui all'Art. 2. 3. Il fondo e' ripartito: a) per il 5 per cento in parti uguali fra tutte le forme associative costituite nei tre anni precedenti quello di erogazione dei fondi; b) per il 10 per cento in base alla popolazione residente nei comuni aderenti; c) per il 10 per cento in base alla estensione, calcolata sommando le superfici del territorio dei comuni aderenti; d) per il 15 per cento in base al numero dei comuni aderenti; e) per il 50 per cento in base alle funzioni esercitate, in modo da premiare le forme di gestione associata che esercitano il maggior numero di funzioni; f) per il 10 per cento fra le forme associative di nuova istituzione per contributi una tantum di avvio; le disponibilita' residue per carenza di nuove istituzioni si sommano a quelle della lettera e) e vengono ripartite coi medesimi criteri. 4. Per il trasferimento dei fondi previsti dalla lettera e) si tiene conto esclusivamente delle funzioni esercitate in forma associata da almeno i tre quinti dei comuni che aderiscono. Non si considerano gli enti che esercitano in forma associata una sola funzione. Il trasferimento e maggiore per le funzioni esercitate tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione fra gli uffici ed il personale dei comuni aderenti. 5. Le risorse trasferite ai sensi del presente articolo sono destinate alla copertura dei costi delle funzioni svolte in forma associata, al loro ampliamento ed al miglioramento dei servizi. 6. All'assegnazione dei fondi provvede annualmente l'assessorato degli enti locali.