Art. 13.
                          Norma transitoria
    1. E' conferita alle province la funzione di valorizzazione delle
zone  montane,  secondo  le finalita' della legge 3 dicembre 1971, n.
1102  e  della  legge n. 97 del 1994, per quei territori i cui comuni
non  fanno  parte  delle  comunita'  montane istituite ai sensi della
presente  legge.  Le province concorrono altresi' alla valorizzazione
delle   zone   montane   attraverso  la  promozione  ed  il  supporto
all'iniziativa   dei  comuni  per  la  costituzione  delle  comunita'
montane,  il coordinamento ed il raccordo dei programmi di intervento
della  montagna  di  cui  all'Art.  10 con i programmi territoriali e
sociali  di  ambito  provinciale,  l'integrazione dei territori delle
zone montane con il resto del territorio.
    2.  I  trasferimenti  erariali  assegnati  alle comunita' montane
della Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504   e   successive   modificazioni   ed  integrazioni,  cosi'  come
determinati  dalla legislazione vigente, affluiscono ai bilanci delle
province  che  provvedono  alla  loro  ripartizione  fra le comunita'
montane o le altre forme associative comprendenti comuni classificati
montani in base alla legge n. 1102 del 1971, istituite ai sensi della
presente legge nel proprio territorio, nonche' all'utilizzo diretto a
favore  dei  territori  montani  i  cui  comuni non fanno parte delle
predette forme associative.
    3.  Con  l'entrata in vigore delle norme di finanza locale atte a
unificare i trasferimenti dello Stato agli enti locali della Sardegna
in   capo   al   bilancio   regionale,   le   previsioni  di  cui  ai
commi precedenti si intendono abrogate.