Art. 13. Norma transitoria 1. E' conferita alle province la funzione di valorizzazione delle zone montane, secondo le finalita' della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e della legge n. 97 del 1994, per quei territori i cui comuni non fanno parte delle comunita' montane istituite ai sensi della presente legge. Le province concorrono altresi' alla valorizzazione delle zone montane attraverso la promozione ed il supporto all'iniziativa dei comuni per la costituzione delle comunita' montane, il coordinamento ed il raccordo dei programmi di intervento della montagna di cui all'Art. 10 con i programmi territoriali e sociali di ambito provinciale, l'integrazione dei territori delle zone montane con il resto del territorio. 2. I trasferimenti erariali assegnati alle comunita' montane della Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come determinati dalla legislazione vigente, affluiscono ai bilanci delle province che provvedono alla loro ripartizione fra le comunita' montane o le altre forme associative comprendenti comuni classificati montani in base alla legge n. 1102 del 1971, istituite ai sensi della presente legge nel proprio territorio, nonche' all'utilizzo diretto a favore dei territori montani i cui comuni non fanno parte delle predette forme associative. 3. Con l'entrata in vigore delle norme di finanza locale atte a unificare i trasferimenti dello Stato agli enti locali della Sardegna in capo al bilancio regionale, le previsioni di cui ai commi precedenti si intendono abrogate.