Art. 14.
     Trasferimenti per spese di investimento in forma associata
    1.  E' istituito un fondo per le spese di investimento effettuate
dai comuni in forma associata.
    2. A valere su tale fondo sono finanziate:
      a) le opere di interesse sovracomunale;
      b) le   trasformazioni   in  senso  sovracomunale  di  opere  o
strutture esistenti;
      c) le    acquisizioni,   trasformazioni,   implementazioni   di
strutture  e beni, strumentali all'esercizio delle funzioni svolte in
forma associata.
    3. Si considerano opere sovracomunali quelle destinate a servizio
dell'intero territorio dei comuni associati ovvero, se destinate solo
ad  una  parte  di  esso,  che  si integrano con altre esistenti o da
realizzare  secondo un programma unitario in modo da attuare una rete
omogenea  ed  integrata  di  servizi o infrastrutture, avente nel suo
insieme  come bacino di utenza la popolazione dell'intero territorio.
Sono escluse le opere di interesse provinciale.
    4.   I  finanziamenti  sono  assegnati  con  programma  triennale
approvato dalla giunta su proposta dell'assessore degli enti locali e
sottoposto  alla  conferenza  permanente  Regione  -  enti locali per
l'acquisizione   dell'intesa   ai  sensi  dell'Art.  13  della  legge
regionale  n.  1  del  2005,  a favore delle unioni di comuni e delle
comunita' montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti
territoriali  siano coerenti con le previsioni del piano degli ambiti
ottimali  di  cui  all'Art.  2,  sulla  base  dei  progetti esecutivi
presentati.
    5. Per l'assegnazione dei finanziamenti il programma tiene conto,
nell'ordine, dei seguenti criteri:
      a) carenza di dotazioni idonee nell'intero territorio dell'ente
richiedente;
      b) integrazione   fra  territori  e  servizi  che  si  viene  a
realizzare;
      c) potenziamento  dei  servizi o delle funzioni svolte in forma
associata;
      d) dimensione del bacino di utenza beneficiano dell'intervento.
    6.  A copertura della quota eventualmente a carico della gestione
associata  possono  essere  destinate  le somme trasferite ai singoli
comuni   ai  sensi  della  legge  regionale  1° giugno  1993,  n.  25
(Trasferimento  di  risorse  finanziarie  al  sistema delle autonomie
locali).