Art. 14. Trasferimenti per spese di investimento in forma associata 1. E' istituito un fondo per le spese di investimento effettuate dai comuni in forma associata. 2. A valere su tale fondo sono finanziate: a) le opere di interesse sovracomunale; b) le trasformazioni in senso sovracomunale di opere o strutture esistenti; c) le acquisizioni, trasformazioni, implementazioni di strutture e beni, strumentali all'esercizio delle funzioni svolte in forma associata. 3. Si considerano opere sovracomunali quelle destinate a servizio dell'intero territorio dei comuni associati ovvero, se destinate solo ad una parte di esso, che si integrano con altre esistenti o da realizzare secondo un programma unitario in modo da attuare una rete omogenea ed integrata di servizi o infrastrutture, avente nel suo insieme come bacino di utenza la popolazione dell'intero territorio. Sono escluse le opere di interesse provinciale. 4. I finanziamenti sono assegnati con programma triennale approvato dalla giunta su proposta dell'assessore degli enti locali e sottoposto alla conferenza permanente Regione - enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'Art. 13 della legge regionale n. 1 del 2005, a favore delle unioni di comuni e delle comunita' montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del piano degli ambiti ottimali di cui all'Art. 2, sulla base dei progetti esecutivi presentati. 5. Per l'assegnazione dei finanziamenti il programma tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri: a) carenza di dotazioni idonee nell'intero territorio dell'ente richiedente; b) integrazione fra territori e servizi che si viene a realizzare; c) potenziamento dei servizi o delle funzioni svolte in forma associata; d) dimensione del bacino di utenza beneficiano dell'intervento. 6. A copertura della quota eventualmente a carico della gestione associata possono essere destinate le somme trasferite ai singoli comuni ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali).